Si fa più complessa la tenuta di siti ed altri spazi web da parte delle aziende. Le novità sono collegate al dettato della Legge 7 Luglio 2009, n. 88 (c.d. “Legge Comunitaria“), contenente le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee.
Il passaggio dirimente rispetto agli obblighi informatici delle aziende è contenuto all’art.42, che modifica l’art. 2250 del Codice Civile. Secondo il dettato di tale articolo le società per azioni, quelle in accomandita per azioni e le stesse SRL che dispongano di “uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” sono tenute ad indicare, all’interno di tale spazio diversi dati, ed in particolare:
– La sede sociale, l’ufficio del registro delle imprese presso cui la società è iscritta e il numero di iscrizione;
– Il capitale sociale quale risultante dall’ultimo bilancio;
– L’eventuale stato liquidatorio della società;
– L’eventuale presenza di un socio unico
Si tratta di adempimenti obbligatori, non procastinabili- la Legge n. 88/2009 è già in vigore- e non limitati ai soli siti web. Il riferimento del Legislatore a spazi elettronici destinati alla comunicazione collegati ad una rete telematica fa infatti pensare che non siano esentati dai nuovi obblighi di comunicazione anche i blog, gli account su social network e ogni altra forma di comunicazione digitale riconducibile all’azienda.
In caso di inottemperanza, sono previste d sanzioni amministrative pecuniarie per un importo variabile tra i 206 ed i 2065 Euro.
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