1) La posta elettronica certificata (PEC) è un sistema di comunicazione
2) Non è un sistema di firma del documento che si trasmette
3) Non è un sistema di crittografia
4) La posta elettronica certificata serve, come la raccomandata con ricevuta di ritorno, a provare spedizione e ricevuta
5) Se si vogliono assicurare al documento spedito con il sistema di comunicazione costituito dalla PEC altre proprietà (firma, segretezza), occorre utilizzare anche altri sistemi (firma digitale, programmi di crittografia)
6) L’indirizzo PEC obbligatorio (per professionisti e imprese) nasce per essere utilizzato nei rapporti con la p.a., ma può essere utilizzato anche nei rapporti fra privati
7) L’indirizzo PEC obbligatorio per i professionisti è, di per sé, destinato ad una pubblicità limitata. Infatti gli ordini professionali lo pubblicano in un elenco, consultabile in via telematica esclusivamente dalle p.a.
8 ) L’indirizzo PEC obbligatorio individua un domicilio informatico presso il quale ogni atto può essere notificato dalla pubblica amministrazione. L’uso del sistema PEC nelle comunicazioni con la p.a. non è più basato sul consenso, come originariamente disposto dal d.p.r. 68/2005
9) Anche le pubbliche amministrazioni devono avere un indirizzo PEC, che deve risultare dalla home page del sito, e non possono rifiutare un’istanza inviata via PEC
10) Dalla titolarità di un indirizzo PEC deriva un obbligo di controllo periodico della casella PEC e di conservazione digitale dei documenti ricevuti.
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quindi per spedire un atto amministrativo valido ed efficace , completo di tutti gli elementi essesnziali tra pubbliche amministrazioni è indispensabile utilizzare la firma digitale all’interno della PEC. Se l’amministrazione non è dotata di firma digitale dovrà ricorrere alla spedizione , via posta ordinaria,dell’atto firmato di proprio pugno dall’organo adottante…