Nonostante l’obbligo per gli avvocati di dotarsi di posta elettronica certificata entro il 30 novembre 2009 (d.l. 185/2008), la circolare ministeriale 133 del 7 gennaio 2010 rinvia l’utilizzo della PEC standard nella notificazione degli atti giudiziari fino a nuovo ordine.
La circolare rende noto che non è possibile procedere nell’immediata utilizzazione della PEC per la trasmissione di atti giudiziari come rappresentato dal d.l. 193/2009, in quanto lo stesso decreto prevede la preventiva revisione delle regole tecniche del “processo telematico (Dm 17/07/2008 e Dm 10/07/2009).
Alcuni commentatori hanno visto nella preminenza delle norme tecniche del processo telematico sulla posta elettronica certificata un mancato coordinamento tra le innovazioni dettate dal Codice dell’amministrazione digitale e dalla legge 2/2009 e la regolamentazione del processo telematico disciplinata da decreti ministeriali del 2008 e 2009. Bisogna comunque ricordare che fino al d.l. 193/2009 la posta elettronica certificata standard (PEC) e la posta elettronica certificata per il processo telematico (PEC-PCT) sono state considerate come strumenti differenti, regolate da diverse fonti normative e da diversi modelli di identificazione e sicurezza. In particolare, la PEC-PCT deve soddisfare criteri di sicurezza più elevata nella identificazione degli utenti e nella trasmissione dei messaggi.
Alcuni professionisti forensi hanno lamentato lo stato di impasse provocato dalla circolare, soprattutto in relazione al fatto che gli afferenti all’Ordine degli Avvocati sono stati obbligati a munirsi della PEC entro la fine del novembre 2009, per poi trovarsi a non poterla utilizzare nell’attività giudiziaria. Tuttavia si tratta solo di aspettare i tempi tecnici previsti dal d.l.193/2009: entro sessanta giorni dalla conversione in legge del decreto dovrebbe attuarsi l’atteso coordinamento.
Aggiungi commento