La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art.1 della legge della Regione Piemonte (26 Marzo 2009 n.9) sull’adozione e la diffusione del software libero nella pubblica amministrazione.
La norma era stata promulgata dalla Regione Piemonte allo scopo di favorire il pluralismo informatico e garantire la libertà di scelta di software nelle pubbliche amministrazioni. L’intento era quello di dare risalto alla possibilità di adozione di software liberi e gratuiti per le attività di ufficio ma, secondo la Corte Costituzionale, l’art.1 della norma è da considerarsi illegittimo quando stabilisce che alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di protezione del diritto d’autore (art. 171-bis della legge n. 633 del 1941, come sostituito dall’art. 13 della legge n. 248 del 2000). La Corte infatti ha decretato che anche il software cosiddetto “libero” costituisce un’opera dell’ingegno e, pertanto, è oggetto di diritto d’autore. Inoltre le disposizioni sulla tutela del diritto d’autore ne proteggono un possibile utilizzo abusivo, come nel caso di licenza scaduta o vendita non autorizzata.
Seppur promulgata sotto buone intenzioni, la legge della Regione Piemonte avrebbe ostacolato la protezione delle licenze Open Source che tipicamente impediscono di trarre profitto dal software modificato.
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