L’ISP non è responsabile per il download illegale di contenuti protetti da copyright perpetuato dei suoi clienti. Non è nemmeno tenuto a bloccare siti o servizi di sharing illegale, né può comunicare a terzi i dati personali degli utenti. Solo l’autorità giudiziaria può richiedere i nomi e gli indirizzi IP di chi scarica contenuti illegalmente. Il caso FAPAV-Telecom si conclude così con una sentenza a favore delle non responsabilità dei provider, in controtendenza con le recenti decisioni sul casi Google-Vividown, The Pirate Bay e YouTube-Mediaset.
In quella che ormai sembra un’eterna partita fra detentori di diritti d’autore e fornitori di connettività, la sentenza del Tribunale di Roma ha assegnato l’ultimo punto alla squadra degli ISP, che in questo caso vedeva coinvolti, oltre a Telecom, l’Autorità Garante della privacy, Assotelecomunicazioni e l’Associazione Italiana Internet Provider.
Il caso era nato in seguito a un’indagine condotta dalla francese CoPeerRight Agency per conto dell’italiana FAPAV (Federazione Anti-Pirateria Audiovisiva) dalla quale era emerso che tra il settembre 2008 ed il marzo 2009, 13 siti di condivisione illegale di audiovisivi avevano totalizzato oltre 2 milioni e 200mila visite, in gran parte effettuate da utenti Telecom. Grazie all’indagine, FAPAV ha potuto scoprire i dati informatici degli utenti coinvolti in violazione di diritto d’autore, ma non la loro identità personale. Da qui è partita la richiesta al Tribunale di Roma di orinare a Telecom il blocco ai siti usati per la riproduzione illecita dei film e la comunicazione dei dati personali dei “pirati”alle Autorità.
Nel procedimento era quindi intervenuto, a fianco di Telecom Italia, il Garante della privacy nel ruolo di difensore dei dati personali apparentemente violati dalll’indagine svolta dalla CoPeerRights. Il Giudice del Tribunale di Roma, nel rigettare la richiesta di FAPAV, ha tuttavia liquidato anche la questione della violazione della privacy precisando che i dati in possesso di FAPAV sono semplicemente “dati aggregati (numero degli accessi a ciascun opera in un determinato periodo di tempo) che non consentono l’identificazione di alcun indirizzo IP degli utenti”.
Telecom ha, com’è ovvio, espresso soddisfazione per la sentenza che ribadisce che non esiste obbligo di sorveglianza sulla la condotta degli utenti. Tuttavia sorprendentemente anche la FAPAV si è detta soddisfatta dell’esito del processo per l’attestazione di legalità dei dati raccolti nell’indagine e per come il Giudice abbia sottolineato l’obbligo per gli ISP di collaborare con le autorità nei casi di sospetta violazione del diritto d’autore.
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