Le motivazioni non convincono.
Si nega la responsabilità di Google come provider, ma si costruisce una nuova (e impropria) responsabilità di Google Italia come titolare di trattamento dei dati, fondata sull’assunto che Google Italia dovesse fornire l’informativa sul trattamento dei dati o controllare che l’informativa fosse fornita alla persona ripresa nel filmato, soggetto con cui Google non ha alcun rapporto diretto. Quest’ obbligo non è previsto nel Codice.
Esclusa la responsabilità del provider e del preventivo obbligo di sorveglianza ai sensi del d. lgs. 70/2003 , il provider, in questa decisione, diviene responsabile in quanto titolare del trattamento, ai sensi di una non fondata interpretazione del Codice per la protezione dei dati personali.
Più in generale, ciò che preoccupa è che sembra volersi costruire un’obliqua responsabilità indiretta del provider, non prevista dalla legge.
Questa sentenza si inserisce in un movimento giurisprudenziale altalenante (in senso contrario la recentissima decisione del Tribunale di Roma nel caso FAPAV-Telecom), volto a delineare la responsabilità del provider, anche oltre la previsione normativa.
Si ripropone il dibattito di oltre dieci anni fa, antecedente alla direttiva sul commercio elettronico, sulla responsabilità del provider.
La novità della decisione è che il tema viene affrontato indirettamente, attraverso la normativa sulla protezione dei dati personali, forzando la norma. Bisogna riportare il dibattito al vero tema, quello della responsabilità del provider, e quanto al profilo della protezione dei dati personali, semmai, chiarire il criterio di applicabilità delle leggi nazionali, in caso di più legislazioni concorrenti. è tempo di ridiscutere l’esclusione della responsabilità del provider? Facciamolo apertamente, magari rafforzando la responsabilità degli autori dei reati.
Alcune riflessioni sulla nota decisione Google-Vividown.
Le motivazioni non convincono.
Si nega la responsabilità di Google come provider, ma si costruisce una nuova (e impropria) responsabilità di Google Italia come titolare di trattamento dei dati, fondata sull’assunto che Google Italia dovesse fornire l’informativa sul trattamento dei dati o controllare che l’informativa fosse fornita alla persona ripresa nel filmato, soggetto con cui Google non ha alcun rapporto diretto. Quest’ obbligo non è previsto nel Codice.
Esclusa la responsabilità del provider e del preventivo obbligo di sorveglianza ai sensi del d. lgs. 70/2003 , il provider, in questa decisione, diviene responsabile in quanto titolare del trattamento, ai sensi di una non fondata interpretazione del Codice per la protezione dei dati personali.
Più in generale, ciò che preoccupa è che sembra volersi costruire un’obliqua responsabilità indiretta del provider, non prevista dalla legge.
Questa sentenza si inserisce in un movimento giurisprudenziale altalenante (in senso contrario la recentissima decisione del Tribunale di Roma nel caso FAPAV-Telecom), volto a delineare la responsabilità del provider, anche oltre la previsione normativa.
Si ripropone il dibattito di oltre dieci anni fa, antecedente alla direttiva sul commercio elettronico, sulla responsabilità del provider.
La novità della decisione è che il tema viene affrontato indirettamente, attraverso la normativa sulla protezione dei dati personali, forzando la norma. Bisogna riportare il dibattito al vero tema, quello della responsabilità del provider, e quanto al profilo della protezione dei dati personali, semmai, chiarire il criterio di applicabilità delle leggi nazionali, in caso di più legislazioni concorrenti. è tempo di ridiscutere l’esclusione della responsabilità del provider? Facciamolo apertamente, magari rafforzando la responsabilità degli autori dei reati.
[…] che il nostro blog ha dedicato diversi approfondimenti all’ormai noto caso Google vs. Vividown, tra cui un’intervista a Oscar Magi, giudice estensore […]
[…] approfondimento su Google vs. Vividown rimandiamo ai numerosi post che il nostro blog ha dedicato al caso, tra cui un’intervista al giudice Oscar […]
[…] una responsabilità successiva alla commissione dell’illecito solo a determinate condizioni. QUI la questione è stata ulteriormente approfondita sul nostro […]