Il ddl intercettazioni, ancora in fase di approvazione, come è ampiamente noto, minaccia di incidere anche su Internet.
Il comma 29, infatti, prevede alcune modifiche alla legge stampa, imponendo l’obbligo di dichiarazione e rettifica, entro quarantotto ore dalla richiesta, anche ai “siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica”. Le rettifiche dovranno essere pubblicate con analoghe caratteristiche grafiche, metodologia di accesso al sito e pari visibilità della notizia cui si riferiscono.
Ma nel caos che ha scatenato questa proposta di legge, è necessario fare un po’ di chiarezza e precisare in quale contesto giuridico si inserisce la proposta di modifica.
10 cose che non si possono non sapere quando si parla di diritto di rettifica….
1) Che cos’è il diritto di rettifica?
È il diritto di fare pubblicare gratuitamente dichiarazioni dei soggetti interessati dalla pubblicazione di immagini, dichiarazioni, notizie ritenute lesive della loro dignità o contrarie a verità.
In sostanza, è il diritto – riconosciuto a certe condizioni – di affermare la propria verità.
2) Dove o come è pubblicata la notizia, la dichiarazione o l’immagine?
Nei giornali o in televisione.
3) Quali sono oggi le norme di riferimento?
a) La legge sulla stampa (e precisamente l’art. 8 della l. n. 47 del 1948) che afferma: il diritto di rettifica è il diritto di fare inserire “gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale” .
b) Il T.U. dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (e precisamente l’art. 32 quinquies del d. lgs. n. 177 del 2005) che dispone: “chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali (…) o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere (…) che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali”.
4) Il diritto di rettifica elimina altri diritti?
Il diritto di rettifica si aggiunge, ma non elimina le azioni, cioè gli strumenti giuridici di tutela riconosciuti da altri diritti (querela per diffamazione, risarcimento del danno, ecc.).
5) Qual è il presupposto ad oggi per l’esercizio del diritto di rettifica?
Ad oggi, il diritto di rettifica è previsto per la stampa (quotidiani, periodici, agenzie di stampa) e per le radiotelevisioni, che trasmettono in via analogica o digitale.
Il presupposto è che la notizia o la dichiarazione siano state diffuse da un mezzo di informazione. Si presuppone che ci sia una struttura organizzativa creata allo scopo di produrre “informazione”, in altri termini, un’impresa a ciò finalizzata.
6) Il “sito informatico” è un giornale o una trasmissione televisiva?
E’ banale affermare che il sito telematico possa essere qualunque cosa. Anche un giornale (ad esempio un quotidiano on line). Ma certo non tutti i siti sono giornali. QUI STA L’ERRORE CONCETTUALE.
7) Il blog è un giornale?
No. Ci sono tanti tipi di blog, ma il blog tipicamente non ha i caratteri di periodicità di un giornale e non è registrato.
8) Il blogger è un imprenditore?
Non in quanto blogger.
9) Quali sono rischi maggiore derivante da questa norma del ddl intercettazioni?
Oltre alle pesanti sanzioni (da Euro 7.746 ad Euro 12.911), oltre ai termini stringenti per la rettifica (appena quarantotto ore dalla richiesta) che appaiono concretamente non praticabili, il grave pericolo è che, a lungo termine, questa norma, se approvata, consentirà di equiparare siti (e blog) ai giornali, creando il presupposto per l’applicazione di norme severe (amministrativamente impegnative, e corredate di sanzioni penali) nate per le imprese di informazione ai “siti informatici” e magari ad ogni trasmissione telematica (perchè no? anche social network e Twitter).
10) Allora, la conclusione è affermare che Internet sia o debba essere il Far West?
No. Oggi, esistono già validi strumenti giuridici di tutela (quali: diffamazione, risarcimento dei danni patiti, pubblicazione della sentenza). Se ne possono introdurre anche altri, ma meglio ponderati.
La libertà di espressione non è (SOLO) degli imprenditori dell’informazione, ma di tutti. Espressione del pensiero e attività imprenditoriale sull’informazione non coincidono.
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