È passata sotto silenzio la recente modifica del’art. 1 del Codice per la protezione dei dati personali disposta dalla l. 4 novembre 2010, n. 183, legge che ha ad oggetto materia assai diversa e precisamente le deleghe al Governo in materia di lavoro.
La legge è già stata pubblicata nella G. U. 9 novembre 2010, n. 262, S.O.
La nuova norma corregge le modifiche introdotte dalla l. 4 marzo 2009. n, 15, che avevano introdotto nell’art. 1 del Codice per la protezione dei dati personali modifiche mal scritte e di difficile interpretazione. Riporta l’art. 1 del Codice per la protezione dei dati personali alla versione originaria e sposta le modifiche intervenute nel 2009, dopo averle corrette , all’art. 19.
Partiamo dall’inizio.
L’art. 1 del Codice per la protezione dei dati personali, norma di apertura del Testo unico, enuncia un nuovo diritto della personalità, con una disposizione chiara e lineare: “Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali”.
Questa norma è modificata nel 2009, quando viene aggiunta la seguente frase: “Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale”. La norma nasce per consentire la pubblicazione sul web di informazioni sullo svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei dipendenti pubblici.
Questa norma, totalmente disomogenea rispetto al Codice (che non parla di notizie ma di dati personali, di diritto alla protezione dei dati personali e non di riservatezza, diritto rispetto al quale il termine personale non ha semplicemente senso declinare) era interpretabile addirittura nel senso che ai dipendenti pubblici non fosse riconosciuto alcun diritto alla protezione dei dati personali costituiti dalle prestazioni lavorative.
Finalmente nel 2010 viene posto rimedio a questo errore e ora la norma, che è correttamente spostata nell’art. 19, dispone che “Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall’amministrazione di appartenenza” e non sono ostensibili i dati sensibili.
Dunque pubblicazione dei dati sullo svolgimento delle prestazioni lavorative, ma solo da parte della pubblica amministrazione di appartenenza del lavoratore.
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