Le delibere dell’Agcom sul regolamento dei servizi audiovisivi e radiofonici online, pubblicate negli ultimi giorni del 2010, sono state accolte in rete con una certa perplessità.
L’aspetto del regolamento più criticato riguarda l’equiparazione di siti come YouTube alle reti televisive tradizionali. La disciplina dell’Agcom si applica infatti a tutti i servizi commerciali di media audiovisivi online che superino i centomila euro di ricavi annui “derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento”.
Tra questi, i siti che offrono contenuti generati dagli utenti (UGC) sono inclusi nell’ambito del regolamento dell’Agcom “nel caso in cui sussistano, in capo ai soggetti che provvedono all’aggregazione dei contenuti medesimi, sia la responsabilità editoriale, in qualsiasi modo esercitata, sia uno sfruttamento economico”.
Secondo quanto si legge nella seconda delibera dell’Agcom, il concetto di “responsabilità editoriale” include anche il servizio di catalogazione dei video disponibili operata dall’aggregatore dei contenuti generati dagli utenti. Anche la semplice indicizzazione automatica del materiale audiovisivo rientra nella definizione.
Il regolamento esclude quindi le piccole WebTV e i videoblog amatoriali, ma non i portali video come YouTube, Vimeo, Daily Motion, ecc. che ora dovranno assolvere gli stessi obblighi di legge dei canali televisivi, tra cui la responsabilità diretta sui materiali audiovisivi trasmessi.
Tra i nuovi oneri per i maggiori siti di contenuti audiovisivi ci saranno quindi l’obbligo di rettifica entro 48 ore, la tutela dei minori e la responsabilità sulle infrazioni del diritto d’autore.
Secondo molti commentatori, il concetto di responsabilità editoriale d’ora in avanti sarà decisivo in tutti i processi dove broadcaster e detentori di proprietà intellettuali chiedono risarcimenti e rimozione di materiale ai siti di condivisione di videoclip.
Alcuni analisti hanno anche sollevato la questione della difficile applicazione di norme tradizionalemente televisive, come l’istituzione di fasce orarie protette per la tutela dei minori.
Resta anche in dubbio l’effettiva applicabilità del regolamento dell’Agcom ai siti che svolgono la loro attività nei paesi dello Spazio Economico Europeo. La delibera infatti riporta esplicitamente che la richiesta di autorizzazione all’Autorità italiana non è necessaria qualora i soggetti economici abbiano già ottenuto un’autorizzazione dal loro paese d’origine.
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