Diverse sono le novità introdotte dal nuovo CAD in materia di copie e duplicati.
Sono state, infatti, elaborate nuove definizioni di “copia informatica di documento analogico”; “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico”; “copia informatica di documento informatico” e “duplicato informatico”.
La specificità delle definizioni tuttavia non lascia esenti da dubbi interpretativi i commentatori.
Difficile risulta, infatti, l’individuazione, sotto il profilo operativo, delle fattispecie cui ricondurre le singole definizioni.
In particolare, appare sfumata la distinzione tra la nozione “copia informatica di documento analogico”, definita come il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, e quella di “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico”, definita come il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto.
Relativamente all’efficacia probatoria, l’equiparazione delle copie agli originali è sostanzialmente subordinata alla relativa attestazione, con specifica assunzione di responsabilità, ad opera di un notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ovvero al rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 di prossima emanazione cui molto è demandato.
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