Ci soffermiamo nuovamente sulle novità introdotte dal CAD in materia di copie e duplicati, per cercare di distinguere, all’altto pratico, le diverse definizioni elaborate dal legislatore.
La “copia informatica di documento analogico” identifica un file che ha lo stesso contenuto del documento analogico da cui è tratto, ma diverso come forma.
La “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico” può essere il file (ad esempio, il documento .pdf, .jpg o .tiff) che risulta dalla scansione del documento analogico da cui è tratto, rispetto al quale appare identico, come forma e come contenuto.
La “copia informatica di documento informatico” identifica un file che ha il medesimo contenuto dell’originale, ma un diverso formato: ad esempio, il documento .pdf che risulta dalla conversione di un file .doc. o .txt.
Infine, il “duplicato informatico” identifica un file del tutto identico all’originale: ad esempio, la copia .doc di un file .doc
Le nuove definizioni sono dettate all’art. 1 e dovrebbero guidare l’interprete all’esatto inquadramento dell’efficacia probatoria, prevista dagli artt. 22 e ss. Tuttavia, in estrema sintesi, può affermarsi che questi articoli rimandano sostanzialmente alle regole tecniche di futura emanazione.
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