Il Garante per la privacy è nuovamente intervenuto sulla questione del telemarketing, stabilendo l’obbligo per le società telefoniche di informare i nuovi e i vecchi abbonati sulle modalità di iscrizione al Registro delle opposizioni, conosciuto anche come Robinson list, ovvero l’elenco degli utenti che negano l’uso del proprio numero telefonico agli operatori di telemarketing.
Come abbiamo già riportato, con l’attivazione del Registro, istituito dal DPR 178/2010, l’Italia è entrata nel regime di opt-out per le telefonate commerciali il quale prevede gli operatori di telemarketing possano telefonare senza bisogno di autorizzazioni a tutti gli utenti non iscritti al Registro pubblico delle opposizioni.
Per informare adeguatamente i cittadini il Garante ha sancito che, alla prima occasione di contatto (stipula di nuovi contratti, fatture, comunicazioni di servizio), le compagnie telefoniche dovranno inviare ai propri utenti un’informativa che illustri le modalità attraverso le quali è possibile registrare il proprio numero telefonico sulla Robinson list: per posta, tramite numero verde, via mail, via fax, direttamente sul sito web.
L’obbligo di informare gli utenti è stato sancito da un provvedimento in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Ricordiamo che l’iscrizione al registro delle opposizioni può essere effettuata solo dalle utenze telefoniche pubblicate sugli elenchi pubblici (pagine gialle e pagine bianche), quindi i numeri di cellulari e i numeri non presenti sugli elenchi non possono richiedere il blocco totale delle chiamate di telemarketing in entrata.
Se dopo 15 giorni dall’iscrizione sul registro l’utente dovesse ricevere ulteriori chiamate indesiderate può denunciare l’operatore di telemarketing al Garante o all’Autorità giudiziaria. In caso di accertata violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dal d.P.R. 178/2010, verrà applicata una sanzione da 30 mila a 180 mila euro, che potrà raggiungere nei casi più gravi i 300 mila euro (v. articolo 162, comma 2-quater del Codice).
Aggiungi commento