Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto nuovamente sulla regolamentazione delle comunicazioni aziendali a carattere pubblicitario con un provvedimento generale (pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio) adottato per assicurare ai cittadini maggiori tutele contro i contatti commerciali indesiderati.
L’intervento dell’Autorità fa seguito a numerose segnalazioni da parte di cittadini che continuavano a ricevere telefonate commerciali nonostante avessero iscritto le proprie utenze al Registro delle opposizioni ed è volto a responsabilizzare maggiormente le aziende.
In particolare, il provvedimento si rivolge a tutte le aziende che si avvalgono di agenzie o altre imprese per la promozione o la commercializzazione della loro attività e stabilisce che le aziende committenti debbano rispondere sempre in prima persona dei trattamenti dei dati e degli eventuali illeciti compiuti.
Dalle indagini compiute dal Garante risulta infatti che molte aziende si avvalgono di società in outsourcing per le attività promozionali, ma definiscono esse stesse gli obiettivi, le strategie commerciali, le istruzioni operative e la modulistica necessaria. Pertanto, in questi casi, le agenzie esterne non possono in alcun modo essere considerate come autonomi titolari del trattamento.
Tale titolarità rimane dunque in capo alle società committenti che rispondono di ogni illecito eventualmente commesso, nonché della mancata nomina quali responsabili delle aziende affidatarie dei servizi.
Il Garante pertanto prescrive alle società che commissionano all’esterno l’attività di promozione ma ne mantengono di fatto il controllo operativo, l’obbligo di designare formalmente responsabili del trattamento i promoter di cui si avvalgono.
Le nuove prescrizioni consentiranno di identificare con certezza gli autori di eventuali illeciti, garantendo maggiore tutela ai cittadini.
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