Il Garante della privacy ha ribadito, con la pubblicazione di un provvedimento, l’obbligo per i siti internet di oscurare la diffusione via internet dei numeri di telefono, delle targhe automobilistiche, degli indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio riferiti alle persone citate in un provvedimento giudiziario di custodia in carcere.
Un sito può pubblicare l’ordinanza di custodia cautelare a corredo di una notizia solo se provvede ad oscurare tutti i dati non essenziali alla compiuta rappresentazione della vicenda giudiziaria.
L’Autorità, accogliendo le richieste di un destinatario della misura restrittiva, ha dunque vietato ad una associazione la pubblicazione integrale del provvedimento sui suoi siti, che risulterebbe ingiustificata alla luce del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati, trattandosi di informazioni di natura strettamente personale e sicuramente sovrabbondanti.
L’associazione, entro il termine concesso dal provvedimento, ha quindi eliminato le informazioni eccedenti dai due siti in cui l’ordinanza era stata pubblicata.
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