La Corte di giustizia europea ha emesso oggi un’importante sentenza volta a fornire una precisazione sulla competenza giurisdizionale nei casi di violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti diffusi su internet.
A differenza di quanto accade per la diffamazione per mezzo della stampa tradizionale, nel caso di contenuti pubblicati su Internet la Corte ha ritenuto che il giudice più idoneo a una valutazione dei danni sia il giudice del luogo in cui la vittima possiede il proprio centro di interessi, che corrisponde, generalmente, alla sua residenza abituale. La Corte ha quindi designato tale giudice come quello competente per la totalità dei danni causati sul territorio dell’Unione europea.
La Corte ha poi ricordato che la vittima di diffamazione può ugualmente rivolgersi, per la totalità del danno, anche ai giudici dello Stato membro in cui risiede il soggetto che ha messo tali contenuti in rete.
Esiste infine una terza possibilità citata dalla Corte: la persona lesa può ricorrere anche ai giudici di ciascuno Stato membro sul cui territorio sia stata accessibile l’informazione messa in rete. In tal caso, tuttavia, tali giudici sono competenti a valutare il solo danno causato sul territorio dello Stato in cui essi si trovano, come già avviene per i danni causati da un testo stampato.
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