Il d.p.c.m. 25 maggio 2011, pubblicato in G.U. il 3 ottobre, limita l’applicabilità del CAD all’Amministrazione economico finanziaria, da intendersi nelle sue varie articolazioni: Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia delle dogane, Agenzia del territorio, Agenzia del demanio, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Guardia di finanza e Scuola superiore dell’economia e delle finanze. Analoghi atti normativi avevano avuto il medesimo effetto nei confronti dell’Agenzia delle entrate e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In sintesi, le disposizioni di maggior interesse.
Per quanto concerne gli utenti e, in particolare, le imprese, le norme in esame ribadiscono come, in materia di conservazione ed esibizione dei documenti rilevanti ai fini fiscali, continuino ad applicarsi le disposizioni dettate dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2004. Inoltre, per la trasmissione di documenti all’Amministrazione economico finanziaria non è previsto l’utilizzo della posta elettronica certificata.
Tra le norme che riguardano più direttamente l’amministrazione, si segnala quella che prevede, con la finalità di favorire il riuso dei programmi informatici, che le pubbliche amministrazioni comunichino a DigitPA l’adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche e organizzative adottate.
Non si applicano, infine, alcune disposizioni del CAD concernenti le direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione impartite dagli organi di Governo, la quantificazione dei risparmi realizzati, le strutture per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie, la sicurezza informatica, dei dati e dei sistemi.
Aggiungi commento