Da pochi giorni è entrato in vigore il d. lgs. 1 settembre 2011 n. 150, il cui obiettivo è razionalizzare e semplificare i processi civili di cognizione. Il decreto incide anche sul Codice per la protezione dei dati personali, modificando l’art. 152 sulle controversie instaurate davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.
Queste controversie, prima disciplinate secondo un procedimento sui generis descritto dall’art. 152, sono ora ricondotte al rito del lavoro, col quale d’altronde già vi erano diverse affinità.
La competenza giurisdizionale rimane in capo al Tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento e restano immutati anche i termini per proporre il ricorso, pari a trenta giorni. La proposizione del ricorso non sospende l’esecutività del provvedimento impugnato, salvo ricorrano gravi e circostanziate ragioni, oppure nel caso di pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile.
La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile, e sarà necessario, pertanto, procedere innanzi alla Corte di Cassazione. Al giudice resta la facoltà di stabilire eventuali e specifiche misure di tutela e di statuire sul risarcimento del danno.
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