Ancora un sentenza di merito che afferma correttamente il principio per cui per la validità di un contratto di natura bancaria e finanziaria è necessaria la forma scritta ad substantiam e conseguentemente, se il contratto è informatico, la firma digitale.
Secondo quanto si evince dalle notizie riportate dagli organi di stampa, con la pronuncia n. 1503 del 2011, il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato nullo il contratto per l’acquisto di covered warrant.
Gli investitori, a quanto risulta, avevano inoltrato gli ordini di acquisto, accedendo tramite credenziali di autenticazione, al portale web dell’intermediario autorizzato e quindi, manifestato il proprio consenso tramite un semplice “click”.
La pronuncia nell’affermare che, ai fini della validità di un contratto online che richieda la forma scritta a pena di nullità, sia necessaria la firma digitale, è condivisibile, tanto più che all’epoca era vigente il d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513.
In altri termini, questa sentenza deve essere contestualizzata alla luce del dato normativo allora vigente per non suscitare affrettate interpretazioni. Se, infatti, la medesima fattispecie si riproponesse oggi, occorrerebbe tenere presente che il dato normativo è cambiato e che la disposizione applicabile sarebbe quella dell’art. 21 del Codice dell’amministrazione digitale. Conseguentemente, come più volte affermato nell’ambito di questo blog, sarebbe sufficiente una firma elettronica avanzata.
Sotto questo profilo, è auspicabile che una pronuncia corretta, che conferma un orientamento giurisprudenziale pressoché costante in materia di acquisto di strumenti finanziari derivati , non dia luogo ad interpretazioni fuorvianti.
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