Una recente sentenza della Corte di giustizia europea che ha affermato la responsabilità di eBay, qualora vengano offerti in vendita prodotti contraffatti , offre lo spunto per alcune riflessioni, più generali, sul variegato fenomeno delle aste online.
E-bay è un noto sito web in cui utenti registrati offrono in vendita beni che vengono acquistati attraverso una procedura per molti aspetti simile ad una asta. Si parte, infatti, da un prezzo minimo ed il bene viene “aggiudicato” al contraente che offre il prezzo più alto nel rispetto di una prestabilita scadenza temporale. Occorre però chiedersi se su eBay si svolga un’asta on-line propriamente detta e conseguentemente, quale sia la disciplina di settore applicabile.
Cosa si intende con l’espressione aste online?
L’espressione aste online indica una nozione di genere cui vengono ricondotte diverse fattispecie, non tutte qualificabili quali incanti veri e propri.
Il principale elemento di discrimine è il ruolo svolto dalla casa d’aste: nell’incanto in senso stretto, la casa d’aste svolge un complesso di attività, con conseguenti assunzione di specifiche responsabilità, che vanno dal garantire il regolare svolgimento della procedura al fornire una serie di informazioni sui beni oggetto di gara.
Non di rado, invece, i gestori dei siti in cui si svolgono le aste online si limitano a mettere a disposizione dei possibili acquirenti la piattaforma tecnologica, astenendosi dal compiere qualsiasi attività inerente il perfezionamento della procedura negoziale. In altri termini, in questi casi, i gestori dei siti sarebbero equiparabili a dei service provider: come tali, sottoposti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 70 del 9 aprile 2003 che, come noto, sottrae i provider ad un generale obbligo di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate o dal ricercare preventivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
Le aste online sono vietate?
L’art. 18, comma 5° del d.lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 vieta di realizzare aste online, propriamente dette, attraverso lo strumento televisivo o altri sistemi di comunicazione a distanza. Occorre tuttavia richiamare l’attenzione sul seguente punto: non tutte le aste online, propriamente dette, sono vietate, ma solo quelle che si svolgono tra professionisti e consumatori. Più precisamente, come indicato dalla circolare n. 3547/C del 17 giugno 2002, il divieto colpisce solo gli operatori dettaglianti che svolgono l’attività di vendita diretta ai consumatori finali. La ratio del divieto è evidente ed è quella di evitare ai consumatori acquisti incauti o non adeguatamente consapevoli.
Conclusioni
Dalla ricostruzione effettuata deriva che solo attraverso una verifica effettuata caso per caso è possibile distinguere le aste online propriamente dette da altri simili pratiche negoziali cui si applicano le disposizioni sulla contrattazione a distanza di cui al d.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 se avvengono tra un professionista ed un consumatore.
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