Gli organi di stampa non pare abbiano dedicato adeguata attenzione alla proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo ad un diritto comune europeo della vendita.
Il regolamento, che se adottato entrerà in vigore trascorsi venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, costituisce un corpus unitario di norme sui contratti che andrebbe ad affiancare i singoli diritti nazionali.
I contraenti anche se di nazionalità diversa avrebbero, in altri termini, la possibilità di scegliere di disciplinare i rapporti negoziali alla luce di questo “secondo regime” di diritto contrattuale.
La ratio è evidente: migliorare l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno facilitando l’espansione degli scambi transfrontalieri per le imprese e gli acquisti transfrontalieri per i consumatori. Sotto questo profilo, l’armonizzazione del diritto non può che agevolare il raggiungimento di questi obiettivi.
Sotto il profilo sostanziale, il regolamento detta norme applicabili ai rapporti tra professionisti nonché tra professionisti e consumatori. Diverse, infatti, sono le disposizioni a tutela del consumatore, considerato parte debole del rapporto, che richiamano norme note anche nel nostro ordinamento.
Lodevole, sotto il profilo strettamente civilistico, l’attenzione dimostrata nel dettare norme sulla disciplina inerente i requisiti del contratto e le vicende negoziali (ad esempio, vizi del consenso, risoluzione, ecc.).
Nelle definizioni, inoltre, è richiamata la buona fede e la correttezza, principi generali su cui può dirsi improntato l’intero impianto della disciplina.
Ultima, ma non per importanza, la definizione dei contratti di fornitura digitale, quali contratti aventi ad oggetto “dati prodotti e forniti in formato digitale, secondo o meno le indicazioni del consumatore, inclusi le registrazioni audio o video, le immagini o i contenuti digitali scritti, i giochi digitali, il software e il contenuto digitale che permette di personalizzare l’hardware o il software esistente”.
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