È stata pubblicata (Foro It., 2011, XI, I, c. 3198) la decisione del Tribunale di Prato del 15 aprile 2011, della quale il blog aveva già dato un’anticipazione.
La sentenza, valutando la rilevanza probatoria di una email prodotta in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a dimostrazione della tempestiva contestazione dei vizi di un macchinario, si è soffermata sulla qualificazione giuridica di tale tipo di documento.
Secondo il Tribunale di Prato, l’email inviata in assenza di un meccanismo di posta elettronica certificata non consente di identificare in maniera univoca il mittente, né di provare la ricezione del messaggio da parte del destinatario.
Tuttavia, è indubbio che l’email possa essere qualificata come documento dotato di firma elettronica “dato che lo username e la password usati per l’accesso alla casella di posta elettronica integrano comunque un insieme di dati utilizzati come metodi di identificazione informatica ai sensi dell’art. 1, lett. q)” del CAD.
Conseguentemente, l’efficacia probatoria dell’email è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità e – aggiunge la sentenza – anche delle ulteriori risultanze processuali, in primo luogo il mancato disconoscimento e la tempestiva contestazione dei fatti ivi rappresentati.
Nel caso di specie, il destinatario aveva sin da subito disconosciuto le vicende fatte valere a mezzo dell’email in questione e tale rilievo, mancando ulteriori elementi idonei a confermarne il contenuto, ha comportato una valutazione negativa sul piano probatorio. Le pretese dell’opponente sono state, dunque, rigettate.
La decisione è comunque di grande rilevanza perché riafferma che l’email è un documento dotato di firma elettronica.
Aggiungi commento