Il telemarketing è nuovamente al centro dell’attività del Garante per la Protezione dei dati personali che è recentemente intervenuto con un provvedimento sul fenomeno delle cosiddette telefonate “mute”.
Si tratta di telefonate in cui il destinatario, dopo aver sollevato il ricevitore, non entra in comunicazione con alcun interlocutore. Il fenomeno sembra essere piuttosto frequente, tanto che molti cittadini si sono rivolti all’Autorità per segnalare la ricezione ripetuta e continua di questo tipo di telefonate.
Pare che l’origine di questa nuova e misteriosa seccatura per il cittadino sia da ricercarsi nuovamente nel telemarketing. La magioranza delle “telefonate mute” sarebbe infatti la conseguenza di un problema organizzativo da parte delle società che si occupano di effettuare telefonate commerciali. Gran parte di queste aziende si serve di un sistema di instradamento automatico di telefonate per mettere in comunicazione le singole utenze dei citatdini con gli operatori di call center addetti alla promozione di servizi e prodotti. A volte, tuttavia, il sistema automatico può indirizzare verso i call center un numero di chiamate superiore all’effettiva disponibilità degli operatori. Così il telefono del cittadino squilla, ma dall’altra parte non c’è nessuno.
Naturalmente la ricezione di telefonate mute, specie se ripetuta, può provocare agli utenti non solo fastidio, ma anche allarme, considerato anche che diversi cittadini hanno lamentato al Garante di aver ricevuto telefonate di questo tipo anche per 10-15 volte di seguito.
Nel provvedimento, incentrato sul caso di una società fornitrice di energia individuata come indiretta responsabile di “telefonate mute”, l’Autorità ha pertanto stabilito che le società dotate di sistemi di chiamata automatici dovranno utilizzare accorgimenti che impediscano la reiterazione di tali telefonate ed escludano la possibilità di richiamare uno stesso numero ripetutamente entro un periodo di 30 giorni.
In caso di mancato adempimento alle misure prescritte la società rischia una sanzione amministrativa che va da 30mila a 120mila euro.
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