Vietate le telefonate promozionali verso numeri tratti da albi professionali senza il consenso preventivo dell’interessato. I dati personali dei professionisti pubblicati sugli albi professionali possono essere utilizzati per telefonate commerciali solo se le offerte proposte sono strettamente funzionali all’attività svolta dal professionista, in caso contrario è necessario il previo consenso dell’interessato.
È quanto emerge da un recente divieto del Garante privacy che ha dichiarato illecito l’utilizzo da parte di una società di telemarketing dei dati personali di un avvocato che si era rivolto all’Autorità lamentando l’invadenza delle chiamate promozionali che lo raggiungevano sul luogo di lavoro.
In particolare, il legale aveva evidenziato come la presenza del proprio recapito telefonico nell’albo degli avvocati costituisse un obbligo di legge e non implicasse alcun consenso a ricevere offerte promozionali via telefono. Al contrario, l’utente era anche iscritto al Registro pubblico delle opposizioni.
Davanti al Garante la società si è difesa affermando che le promozioni proposte (piani tariffari di telefonia per professionisti) riguardavano l’attività professionale dell’utente e che quindi si trattava di un lecito utilizzo dei dati estratti da un albo professionale consultabile da chiunque. Il Garante ha tuttavia riscontrato che l’offerta commerciale era generica e non “direttamente funzionale” alla professione forense, non poteva pertanto giustificare un eventuale esonero dall’acquisizione del consenso.
Con questo divieto l’Autorità ha ribadito che senza esplicito consenso i recapiti telefonici dei professionisti non possono essere usati per proposte commerciali non strettamente attinenti all’attività lavorativa della persona contattata, anche se estratti da un elenco pubblico, come un albo professionale.
Il Garante ha inoltre ricordato che tutte le società di telemarketing sono tenute a verificare che gli utenti che contattano non abbiano espresso la propria contrarietà a ricevere telefonate commerciali attraverso l’iscrizione al Registro delle opposizioni.
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