Come precedentemente annunciato, è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 276 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011, la legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201” (Decreto Monti).
La legge, entrata in vigore il 28 dicembre 2011, reca con sé la preannunciata rivoluzione del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Si precisa che la legge di conversione non ha comportato modifiche alle innovazioni, già contenute nel decreto legge del 6 dicembre 2011, al Codice in materia di protezione dei dati personali.
Le modifiche, nell’intento di semplificare gli adempimenti in tema di privacy, hanno di fatto eliminato il diritto alla protezione dei dati personali per le persone giuridiche.
Ecco, nel dettaglio, le modifiche alla disciplina sulla protezione dei dati personali.
La nozione di “dato personale” di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) del Codice viene drasticamente ristretta: dalla definizione scompare ogni riferimento alle persone giuridiche, enti od associazioni, esclusi anche dalla categoria degli “interessati”, di cui alla lettera i).
In altri termini, solo le informazioni relative alle persone fisiche costituiscono oggetto di tutela e solo le persone fisiche potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7, come ad esempio ottenere l’indicazione dell’origine dei propri dati, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione ed opporsi al trattamento ai fini di vendita od invio di materiale pubblicitario.
In linea con la ratio delle modifiche, la manovra Monti abroga anche l’ultimo periodo dell’art. 9, comma 4, del Codice, che dettagliava le modalità per identificare il soggetto titolato a esercitare i diritti di cui sopra per conto di persone giuridiche, enti o associazioni.
Scompare, inoltre, il comma 3 bis dell’art. 5, peraltro introdotto solo pochi mesi fa dal c.d. “decreto sviluppo”, che aveva escluso l’applicazione delle norme del Codice per i trattamenti effettuati da imprese, enti o associazioni per finalità amministrativo-contabili.
Viene anche abrogata la lettera h) dell’art. 43 concernente il trasferimento dei dati delle persone giuridiche all’estero.
In ogni caso, le consistenti novità previste dalla l. 214 del 2011 non incidono sugli obblighi cui le imprese che trattano dati personali relativi a persone fisiche devono sottostare. È presumibile che questa “liberalizzazione” dell’uso dei dati delle persone giuridiche agevoli le attività pubblicitarie nei confronti delle imprese e non è da escludere un intervento chiarificatore, anche da parte del Garante, a riguardo.
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