Il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 sulle cosiddette “semplificazioni” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. 9 febbraio 2012, n. 33).
Il testo del decreto, in vigore dal 10 febbraio, prevedendo l’abrogazione dell’art. 34, comma 1°, lett. g), del comma 1° bis del medesimo articolo, nonché di alcune disposizioni dell’Allegato B al Codice, sancisce l’abolizione del documento programmatico sulla sicurezza.
Benché, dunque, come già sottolineato su questo blog, sia previsto un alleggerimento degli adempimenti per i soggetti che trattano dati personali, ciò non significa che vengano meno gli obblighi relativi all’adozione delle misure minime di sicurezza.
La predisposizione del DPS può comunque rappresentare uno strumento che, sebbene non più strettamente obbligatorio, potrebbe costituire prova utile in sede civile di fronte ad eventuali contestazioni di danni per violazione della normativa a tutela dei dati personali.
Prevista, inoltre, all’art. 21, comma 1° bis del Codice, l’introduzione di una disposizione sui dati giudiziari, il cui trattamento viene consentito se effettuato in attuazione di protocolli d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell’interno o con i suoi uffici periferici che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.
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