Sul supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo scorso è stata pubblicata la legge 24 marzo 2012, n. 27 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” noto come “decreto liberalizzazioni” o “decreto salva-Italia”.
La legge di conversione nel testo approvato definitivamente alla Camera dei Deputati il 22 marzo scorso contiene, tra altre cose, notevoli innovazioni per le libere professioni.
È stata confermata l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico ed è stata inserita la disposizione che prevede, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, la determinazione del compenso con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro (art.9, comma 2). I parametri suddetti dovranno essere stabiliti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. È inoltre esplicitamente prescritto che il decreto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.
Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico; deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale (comma 4). Al professionista viene inoltre prescritto di rendere noto al cliente un preventivo di massima dove devono essere indicate, per le singole prestazioni, tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Nelle modifiche della conversione di legge è scomparsa dal comma 4 la previsione secondo cui l’inottemperanza di quanto disposto costituisse illecito disciplinare del professionista.
Per quanto riguarda i tirocini, una nuova modifica prevede che al tirocinante sia riconosciuto un rimborso spese forfettario dopo i primi sei mesi di tirocinio (art.9, comma 4) mentre è restata invariata la previsione che la durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non possa essere superiore a diciotto mesi (art.9, comma 6).
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