Il cosiddetto decreto crescita 2.0 (d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012), entrato in vigore lo scorso 20 ottobre, contiene alcune interessanti novità sul versante dell’amministrazione digitale, con particolare riferimento ai dati di tipo aperto.
La sezione dedicata si apre con una disposizione (art.6) che evidenzia le responsabilità dirigenziali già previste dal Codice dell’amministrazione digitale (CAD).
Si modifica l’art. 47 del CAD inserendo il comma 1 bis, dove si prevede che per le pubbliche amministrazioni l’inosservanza dell’obbligo di trasmissione dei documenti in modalità elettronica ovvero in cooperazione applicativa comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.
Anche con riguardo all’art. 65 del CAD, la modifica consiste nell’aggiungere il comma 1 ter dove si prevede che il mancato avvio del procedimento dell’ufficio da parte del titolare dell’ufficio che riceve un’istanza o una dichiarazione inviate nelle modalità digitali previste comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.
La norma estende gli obblighi previsti in capo alle pubbliche amministrazione di pubblicazione sui propri siti web di un indirizzo di posta elettronica certificata anche ai gestori di servizi pubblici.
Si ribadisce inoltre che gli accordi e i contratti della P.A. devono essere stipulati con firma digitale, pena la nullità degli stessi. D’altronde, come è noto, solo la firma digitale (e la firma elettronica qualificata che il legislatore ha dimenticato di menzionare) sono strumenti idonei ad conferire validità ad un documento informatico con rilevanza esterna, che esprima la volontà della pubblica amministrazione.
Le principali novità in materia di “open data” riguardano l’art. 9 del decreto, che introduce alcune opportune modifiche del CAD.
L’art. 68, comma 3, nella nuova formulazione distingue fra formato i dati di tipo aperto, come dati che presentano le seguenti caratteristiche:
“1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L’Agenzia per l’Italia digitale può stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali”.
L’art. 9 chiarisce che i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano con qualsiasi modalità e senza l’espressa adozione di una licenza si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all’articolo 68, comma 3, del CAD.
Si dispone inoltre che nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni provvedano a consentire l’accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati.
Viene inoltre introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazione di pubblicazione nel proprio sito web dei regolamenti che disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico, il riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e dei metadati in loro possesso.
L’Agenzia per l’Italia digitale dovrà pubblicare le Linee guida nazionali e gestire l’attuazione del processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale.
Si precisa altresì che l’accessibilità e il riutilizzo dei dati delle amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dei dirigenti pubblici.
Aggiungi commento