è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, il d.p.c.m. 27 settembre 2012, denominato “Regole tecniche per l’identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”.
Come precisato dall’art. 2, il d.p.c.m. definisce le regole tecniche relative alle modalità di identificazione del titolare della casella di posta elettronica certificata, di cui all’art. 65, co. 1°, lett. c-bis) del Codice dell’amministrazione digitale, valide per la presentazione, in via telematica, di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni.
Si ricorda che l’articolo 65, co. 1°, lett. c-bis) del Codice dell’amministrazione digitale afferma che le istanze e le dichiarazioni presentate alla pubblica amministrazione sono valide (fra le altre modalità) se trasmesse dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, a condizione che le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare.
Il decreto citato, dunque, definisce all’art. 5 le regole cui attenersi in sede di identificazione del titolare, nonché gli ulteriori obblighi in capo al gestore del servizio di posta elettronica, quale ad esempio, quello di conservare la documentazione inerente all’operazione di identificazione per un periodo di ventiquattro mesi successivi alla cessazione del servizio di posta elettronica certificata.
È riconosciuto, infine, in capo all’Agenzia per l’Italia digitale un potere di controllo e di vigilanza sull’attività esercitata dai gestori del servizio.
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