In vista delle elezioni 2013 l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente emanato un apposito provvedimento (pubblicato sulla G.U n.11 del 14 gennaio 2013) che conferma le regole già stabilite dal provvedimento generale del 2005 in materia di trattamento dei dati per attività di propaganda elettorale.
Sarà possibile utilizzare senza richiesta di consenso i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, i dati personali di iscritti ed aderenti, gli elenchi e i registri in materia di elettorato attivo e passivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all’estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque.
Sarà invece necessario il consenso per le comunicazioni elettroniche con e-mail, sms, mms e per i dati raccolti su internet, da liste di abbonati ad un provider e dati presenti sul web per altre finalità.
Sarà sempre necessario il consenso per le telefonate e l’uso dei dati degli abbonati presenti negli elenchi telefonici.
È invece vietato utilizzare dati presenti negli archivi dello stato civile, nell’anagrafe dei residenti, e gli indirizzi raccolti per attività istituzionali e servizi dei soggetti pubblici, così come le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi e i dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista durante operazioni elettorali.
Poiché i cittadini devono essere sempre informati dell’uso dei propri dati, nel caso non fossero raccolti direttamente presso l’interessato, sarà necessario fornire l’informativa all’atto della registrazione dei dati o al momento del primo contatto. Il Garante ha comunque consentito ai partiti e candidati una temporanea sospensione dell’informativa fino al 30 aprile 2013 per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte.
Aggiungi commento