Tra le rilevanti novità apportate dall’art. 6 del c.d. decreto crescita bis di cui al d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, si annovera la modifica apportata all’art. 11, comma 13 del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che disciplina le procedure di affidamento dei contratti pubblici.
La modifica apportata dal decreto crescita bis ha suscitato un vivace dibattito sull’esatta portata interpretativa della nuova formulazione. Cerchiamo quindi di ripercorrerne la vicenda.
Nella sua originaria formulazione, l’art. 11 disponeva testualmente: “Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante”.
La nuova formulazione introdotta dal decreto crescita bis è la seguente: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”.
La norma nella sua nuova formulazione sancisce espressamente che i contratti disciplinati dal Codice dei contratti pubblici debbono rivestire a pena di validità una delle forme ivi previste. In altre parole, la norma sancisce che le forme elencate sono richieste ad substantiam.
Coerentemente al processo di informatizzazione in atto, si sancisce, inoltre, l’obbligo del ricorso all’atto pubblico notarile informatico di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 110, ovvero alla forma pubblica amministrativa anch’essa in modalità informatica, nel cui caso la funzione del notaio è assunta dal segretario comunale o provinciale.
Rimane, tuttavia, immutata la possibilità di ricorso alla tradizionale scrittura privata. Sotto questo profilo, è condivisibile la scelta del legislatore di non sancire un obbligo di informatizzazione tout court per i contratti pubblici considerando che non sussiste un obbligo per le imprese di dotarsi della firma digitale.
Conferma questa ricostruzione la recente determinazione n. 1 del 13 febbraio 2013 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici in cui si precisa, fra l’altro, che come già previsto nel caso dell’atto pubblico notarile informatico in cui il notaio può acquisire la firma elettronica delle parti anche attraverso l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, così può procedere l’ufficiale rogante nel caso della forma pubblica amministrativa. Spetterà, dunque, alle pubbliche amministrazioni stabilire le modalità elettroniche attraverso cui stipulare i contratti in forma pubblica amministrativa.
Aggiungi commento