Due disposizioni fondamentali assai rilevanti e molto attese sulla firma elettronica avanzata sono contenute nel decreto sviluppo bis (d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito in legge il 13 dicembre e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 208 alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012).
Le due nuove disposizioni riguardano:
1) il disconoscimento della firma elettronica avanzata e
2) l’idoneità ad integrare il requisito della forma scritta degli atti e dei contratti con questa firmati.
Questo il testo dell’art. 9 del d.l. sviluppo bis che modifica l’art. 21 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD), d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, qui oggetto di commento:
«0a) all’articolo 21, comma 2, secondo periodo, dopo le parole “dispositivo di firma” sono inserite le seguenti: “elettronica qualificata o digitale”;
0b) all’articolo 21, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli atti di cui all’articolo 1350, primo comma, numero 13, del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale”».
La prima importante novità è che il disconoscimento del documento informatico con firma elettronica avanzata non è più basato sulla prova del mancato utilizzo del dispositivo di firma da parte del titolare del dispositivo e che ora, invece, quel disconoscimento, con relativa inversione dell’onere probatorio, è limitato alla firma elettronica qualificata o digitale.
Viene quindi eliminata una rilevante incongruenza prima contenuta nel Codice dell’amministrazione digitale, più volte segnalata, dal momento che la firma elettronica avanzata non richiede necessariamente un dispositivo di firma. Ad esempio, nel caso di firma c.d. “grafometrica”, cioè della sottoscrizione autografa apposta su tablet informatico con una particolare penna, il dispositivo di firma non esiste, a meno di non voler considerare tale la mano, con evidenti effetti paradossali nell’applicazione della norma previgente.
La firma elettronica qualificata e la firma digitale richiedono una necessaria mediazione tecnologica: qualcosa che si sostituisca alla mano per apporre la firma, un “dispositivo” di firma, appunto.
Ma la firma grafometrica non richiede alcun dispositivo, essendo in realtà una sottoscrizioneautografa e quindi apposta con la mano: dunque il riferimento al dispositivo, semplicemente, in questo caso non ha ragion d’essere.
La seconda rilevante novità è costituita da unimportante chiarimento interpretativo.
Ora non può più esservi alcun dubbio sull’idoneità del documento con firma elettronica avanzata adintegrare il requisito della forma scritta di cui all’art. 1350 c.c. Ciò si applica a tutti gli atti e i contratti che richiedano la forma scritta ad substantiam cioè per la validità dell’atto o del contratto: ad esempio, contratti bancari, consenso privacy per i dati sensibili. In sintesi, il documento con firma elettronica avanzata integra la forma scritta per tutti gli atti e i contratti, tranne quelli aventi ad oggetto beni immobili.
Questo chiarimento è assai opportuno, benché l’interpretazione prevalente fosse già in questo senso, non essendo la norma previgente formulata in modo chiarissimo.
Ciò che ancora manca per la completa definizione del quadro normativo è la pubblicazione delle regole tecniche in materia di firme.
Il testo del decreto, disponibile on line nel sito dell’Agenzia digitale per l’Italia, già Digitpa, ha raccolto i pareri previsti dalla normativa vigente e avrebbe potuto essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale fin dal maggio 2012.
La pubblicazione del decreto è il tassello che mancaperché la firma elettronica avanzata possa avere gli effetti giuridici sopra illustrati, giusta il richiamo contenuto nell’art. 21 alle regole tecniche, e quindi per sbloccare gli investimenti nei progetti che prevedono l’utilizzo di questa firma in molti settori, ad esempio in ambito bancario, assicurativo e sanitario.
Buonasera,
avrei una domanda sulle novità introdotte dal decreto Sviluppo Bis. Da quello che ho letto non c’è più l’inversione dell’onere della prova a carico dell’utilizzatore di FEA, quindi questo, se prima dell’introduzione rendeva più favorevole l’utilizzo di questa tipologia di firma da parte di una Banca, con questa novità pone un’ancora di salvataggio a favore del cliente il quale non è più tenuto a dover provare di non aver utilizzato la tavoletta di firma. E’ giusto?
Grazie
Gentilissimo lettore,
la ringrazio a nome dello Staff del Blog dello Studio Legale Finocchiaro dell’attenzione accordataci.
La nuova formulazione dell’art. 21 del CAD appare maggiormente coerente con la considerazione che la firma elettronica avanzata non è basata necessariamente su un dispositivo di firma. Ciò non significa che vi siano meno garanzie rispetto all’uso di processi firma elettronica avanzata. In caso di possibili contestazioni, si applicherà la regola generale sull’onere della prova, per cui chi agisce in giudizio deve fornire la prova di quanto afferma.
Per eventuali approfondimenti, La invito a leggere i diversi post qui pubblicati sull’argomento.
Annarita Ricci