Vi proponiamo in questo post l’articolo di Giusella Finocchiaro, pubblicato su Il Sole 24 Ore di venerdì 26 aprile 2013, che sollecita l’emanazione delle regole tecniche in materia di firme elettroniche. Oltre a richiedere la pronta pubblicazione in Gazzetta delle attese regole tecniche, l’articolo rilancia anche il Manifesto dell’Italia digitale, che ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo del quadro normativo che regola il processo di digitalizzazione nel nostro Paese. Per ulteriori informazioni sul Manifesto vi rimandiamo alla pagina di Omat 2013.
“Firma elettronica ancora limitata”
La disciplina della firma elettronica avanzata, dopo l’emanazione del Dl 179/2012, si arricchisce di due nuove norme che la rendono operativamente più efficace e utilizzabile. Peccato, però, che a oggi si attende ancora l’emanazione delle relative regole tecniche che potrebbero veramente abilitare il suo ampio ricorso sia a livello di imprese che di cittadini. Per quanto riguarda le novità normative esse riguardano:
1) il disconoscimento della firma elettronica avanzata e
2) l’idoneità ad integrare il requisito della forma scritta degli atti e dei contratti con questa firmati.
Questo il testo dell’art. 9 del d.l. sviluppo bis che modifica l’art. 21 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD), d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, qui oggetto di commento:
«Oa) all’articolo 21, comma 2, secondo periodo, dopo le parole “dispositivo di firma” sono inserite le seguenti: “elettronica qualificata o digitale”;
Ob) all’articolo 21, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli atti di cui all’articolo 1350, primo comma, numero 13, del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale”».
La prima importante novità è che il disconoscimento del documento informatico con firma elettronica avanzata non è più basato sulla prova del mancato utilizzo del dispositivo di firma da parte del titolare del dispositivo e che ora, invece, quel disconoscimento, con relativa inversione dell’onere probatorio, è limitato alla firma elettronica qualificata o digitale. Viene quindi eliminata una rilevante incongruenza prima contenuta nel Codice dell’amministrazione digitale, più volte segnalata, dal momento che la firma elettronica avanzata non richiede necessariamente un dispositivo di firma. Ad esempio, nel caso di firma c.d. “grafometrica”, cioè della sottoscrizione autografa apposta su tablet informatico con una particolare penna, il dispositivo di firma non esiste, a meno di non voler considerare tale la mano, con evidenti effetti paradossali nell’applicazione della norma previgente.
La firma elettronica qualificata e la firma digitale richiedono una necessaria mediazione tecnologica: qualcosa che si sostituisca alla mano per apporre la firma, un “dispositivo” di firma, appunto. Ma la firma grafometrica non richiede alcun dispositivo, essendo in realtà una sottoscrizione autografa e quindi apposta con la mano: dunque il riferimento al dispositivo, semplicemente, in questo caso non ha ragion d’essere.
La seconda rilevante novità è costituita da un importante chiarimento interpretativo. Ora non può più esservi alcun dubbio sull’idoneità del documento con firma elettronica avanzata ad integrare il requisito della forma scritta di cui all’art. 1350 c.c. Ciò si applica a tutti gli atti e i contratti che richiedano la forma scritta ad substantiam cioè per la validità dell’atto o del contratto: ad esempio, contratti bancari, consenso privacy per i dati sensibili. In sintesi, il documento con firma elettronica avanzata integra la forma scritta per tutti gli atti e i contratti, tranne quelli aventi ad oggetto beni immobili.
Questo chiarimento è assai opportuno, benché l’interpretazione prevalente fosse già in questo senso, non essendo la norma previgente formulata in modo chiarissimo.
Ciò che ancora manca, come evidenziato all’inizio, per la completa definizione del quadro normativo è la pubblicazione delle regole tecniche in materia di firme. La richiesta di una pronta emanazione di tali regole è stata formulata da professionisti, autorità e imprese nel manifesto per l’Italia digitale.
Il testo del decreto, disponibile on line nel sito dell’Agenzia digitale per l’Italia, già Digitpa, ha raccolto i pareri previsti dalla normativa vigente e avrebbe potuto essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale fin dal maggio 2012. La pubblicazione del decreto è il tassello che manca perché la firma elettronica avanzata possa avere gli effetti giuridici sopra illustrati, giusta il richiamo contenuto nell’art. 21 alle regole tecniche, e quindi per sbloccare gli investimenti nei progetti che prevedono l’utilizzo di questa firma in molti settori, ad esempio in ambito bancario, assicurativo e sanitario.
Giusella Finocchiaro
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