Il recente d.l. 14 agosto 2013, n. 93 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (c.d. decreto sul femminicidio) di cui abbiamo già trattato reca sempre all’art. 9, comma 2 una disposizione sull’identità digitale.
Al reato di frode informatica, già previsto nel nostro codice penale all’art. 640 ter, si aggiunge un’aggravante, per il caso in cui “il fatto è commesso con sostituzione dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti”. La pena prevista è quella da due a sei anni di reclusione e da 600 euro a 3000 euro di multa.
Ancora, viene estesa la responsabilità amministrativa da reato di società e associazioni al reato di frode informatica: la società è responsabile del reato di frode informatica aggravato da sostituzione dell’identità digitale commesso a suo vantaggio o nel suo interesse da amministratori, dipendenti o collaboratori.
Lo scopo della norma è quello, anche secondo la relazione della Corte di Cassazione, di punire le frodi realizzate mediante furto d’identità soprattutto nel credito al consumo.
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