Il Tribunale di Roma ha vietato al magazine online “Il Post” la pubblicazione di informazioni volte ad indicare l’esistenza e la raggiungibilità di piattaforme di streaming che trasmettono illegalmente eventi sportivi.
Anche la sola pubblicazione dei nomi di siti dedicati alla pirateria rappresenta una condotta illecita. Questo, in sostanza, quanto stabilito dal tribunale di Roma che in una recente ordinanza contro Il Post ha proibito al direttore responsabile della testata di “fornire, in qualsiasi modo e con qualunque mezzo, espresse indicazioni sulla denominazione e la raggiungibilità dei portali telematici che, direttamente o indirettamente, consentono di accedere illegalmente a prodotti audiovisivi”.
L’ordinanza contro Il Post ha accolto la richiesta di RTI Mediaset in associazione con i vertici di Lega Calcio, che si sono rivolti al giudice chiedendo di inibire la pubblicazione di articoli contenenti informazioni utili ad individuare siti che a loro volta pubblicavano link a piattaforme che trasmettevano illegalmente partite di calcio.
Gli articoli a cui fa riferimento la richiesta, pubblicati tra il 2010 ed il 2012, informavano i lettori sulla possibilità di guardare gli eventi sportivi in diretta sia attraverso siti istituzionali di canali televisivi esteri e sia attraverso streaming provenienti direttamente da Sky ma diffusi senza autorizzazione. La possibile illegalità dei siti di streaming veniva ben chiarita nell’articolo.
Nell’ottobre 2012 con una lettera di diffida i legali di RTI Mediaset invitarono la direzione del magazine ad interrompere ogni attività informativa che contribuisse a facilitare l’accesso alla diffusione illecita dei contenuti di RTI e a rimuovere entro 24 ore ogni informazione di contenuto identico o simile a quello denunciato.
La direzione del Post acconsentì alla richiesta rimuovendo tutti i link alle piattaforme segnalate come illegali. Tuttavia il 13 febbraio 2013 la testata pubblicò un approfondimento sull’argomento dal titolo “I siti dove vedere le partite in streaming – Quali sono, cosa dicono le leggi in Italia e in Europa”.
Secondo quanto ricostruito dal Post, l’articolo intendeva fare maggiore chiarezza sulla legalità o meno dello streaming delle partite, citando le decisioni giudiziarie che avevano coinvolto diverse piattaforme ed elencando i punti principali del dibattito culturale e legislativo intorno alla legittimità e illegittimità della trasmissione online degli eventi sportivi.
Nonostante l’assenza di link e riferimenti diretti alla trasmissione di alcun evento sportivo, alcuni giorni dopo la pubblicazione dell’articolo, il Post fu oggetto di una nuova diffida, questa volta dai legali della Lega Calcio, che denunciava come illecita l’attività di pubblicazione di “indicazioni e riferimenti a siti web attraverso i quali accedere illegalmente alla visione di eventi calcistici del campionato di Serie A in corso” e chiedeva l’interruzione di ogni attività informativa che contribuisse ad agevolare l’accesso alla diffusione illecita dei contenuti audiovisivi licenziati dalla Lega Calcio.
Da allora, nel tentativo di evitare un ulteriore avanzamento della vicenda giudiziaria ma perseguendo la volontà di informare i lettori della possibilità di vedere le partite su siti internet, Il Post ha cessato di pubblicare in qualsiasi nome delle piattaforme illegali, limitandosi a rimandare i lettori all’articolo del 10 febbraio per un ulteriore approfondimento.
Questa condotta non ha tuttavia soddisfatto i querelanti che hanno presentato ricorso al Tribunale Civile di Roma reclamando “un provvedimento cautelare” che inibisse la pubblicazione di “qualsiasi informazione che concorra ad agevolare – direttamente o indirettamente, in qualsiasi modo e forma – la lesione dei diritti trasmissivi, dei diritti autorali connessi e dei diritti di privativa industriale di RTI”.
A nulla è valso l’appello dei legali del Post al diritto di cronaca. Il giudice ha accolto tutte le richieste di RTI e Lega Calcio, vietando la diffusione di qualunque tipo di informazione che possa ricordare l’esistenza di siti per lo streaming illecito, e tra queste anche il rimando ad un articolo di approfondimento.
Si legge infatti nell’ordinanza: “benché il singolo articolo di informazione in ordine al fenomeno della diffusione gratuita in streaming della partite di calcio di maggiore interesse costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca e di informazione, che si estende anche all’indicazione puntuale degli estremi dei fatti e dei suoi autori, il sistematico e ripetuto rinvio, mediante il link contenuto nel comunicato informativo delle singole partite in procinto di svolgimento sembra avere l’effetto non tanto di porre a conoscenza il pubblico dell’illiceità del predetto fenomeno – finalità al cui assolvimento non appare necessario il ricorso ad un link ipertestuale e che è possibile soddisfare, in modo più corretto ed efficace, attraverso il mero riferimento all’illiceità della diffusione delle partite su siti internet diversi da quelli dei licenziatari – quanto piuttosto, di offrire al pubblico medesimo uno strumento per l’immediata e facile individuazione dei siti ove è possibile vedere gratuitamente l’evento”.
In esecuzione dell’ordinanza, il Post ha censurato dai propri articoli ogni riferimento all’esistenza nei fatti di siti non autorizzati a trasmettere le partite di calcio, ha provveduto alla pubblicazione del dispositivo della sentenza e alla rifusione delle spese legali.
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