Due recenti decisioni giurisprudenziali inducono a riflettere sul tema della responsabilità della Rete. Si tratta della decisione dalla Corte Europea per i Diritti Umani nel caso Delfi AS contro Estonia e della recente sentenza del Tribunale di Grande Istanza di Parigi nel caso Max Mosley contro Google Inc.
Le due sentenze affermano rispettivamente la responsabilità del portale e del motore di ricerca per i contenuti pubblicati dagli utenti.
Queste decisioni, ritengo, impongono al giurista il dovere di interrogarsi sull’attualità della direttiva europea 31/2000 sul commercio elettronico e sul regime di responsabilità del provider. Va peraltro precisato che la responsabilità del provider non può che essere ulteriore rispetto a quella dell’utente dell’illecito.
La decisione della Corte Europea per i Diritti Umani evidenzia una sostanziale compatibilità della condanna ad un risarcimento danni del portale informativo estone, per i commenti diffamatori ivi pubblicati da lettori anonimi, con l’art. 10 della Convenzione che tutela la libertà di espressione. Risarcimento molto esiguo che ammonta a soli 320 euro per danno non patrimoniale, ma che evidenzia in modo netto il principio espresso dalla Corte: chi è stato diffamato deve essere in condizione di ottenere un risarcimento (non era possibile individuare l’autore nel caso di specie).
La sentenza dal Tribunale di Grande Istanza di Parigi, che ha suscitato ultimamente molti interrogativi, ha condannato Google Inc. alla rimozione dei link relativi alle fotografie non autorizzate riguardanti l’ex presidente della Fia (Federazione internazionale dell’automobilismo), Max Mosley. Due mesi sono stati assegnati a Google dal giudice Marie Mongin per conformarsi alla decisione e per rimborsare l’ex presidente con la simbolica cifra di 1 euro di danni e 5000 euro per le spese legali.
È evidente per gli addetti ai lavori il disallineamento fra dato normativo e giurisprudenza.
Se si considera il solo dato normativo non ci sono dubbi: la responsabilità del provider è disciplinata dalla direttiva europea e, nell’ordinamento italiano, dall’art. 17 del d.lgs. 70/2003 che esclude un obbligo di sorveglianza e configura una responsabilità successiva alla commissione dell’illecito solo a determinate condizioni.
Dal punto di vista storico, questa norma nacque per soddisfare le esigenze dell’economia, approccio che del resto caratterizza la stessa direttiva 31/2000 nonché lo stesso approccio dell’UE al commercio elettronico: l’esigenza era quella di favorire lo sviluppo di Internet. È, d’altronde, assai peculiare una norma sulla responsabilità che esonera da responsabilità. Questa esigenza economica è accompagnata anche dalla necessità di soddisfare ulteriori esigenze: libertà e neutralità della Rete.
Oggi, tuttavia, la giurisprudenza pare cercare sempre più frequentemente soluzioni interpretative che consentano di superare il dettato normativo.
Emblematico in Italia il recente caso Google- Vividown (Trib. Milano, 12 aprile 2010, poi riformato dal Tribunale di Appello di Milano il 21 dicembre 2012) in cui il fondamento della reposnsabilità in capo a Google fu ravvisato nella normativa sulla protezione dei dati personali.
È dunque necessario riflettere sulle ragioni storiche ed economiche alla base di questo cambiamento di scenario. Dal 2000 ad oggi, in poco meno di un quindicennio, Internet è radicalmente cambiata. La necessità, oggi, non è più quella di “far crescere la rete”, ma quella di ripensare la disciplina normativa nonché l’allocazione di responsabilità, in questa fase di maturità di Internet.
È d’obbligo inoltre una riflessione sul ruolo dei motori di ricerca. Sono davvero neutri? O generano una sorta di realtà parallela per l’utente medio di Internet?
Si registrano già alcune decisioni che affermano la responsabilità dei motori di ricerca: nel Regno Unito la sentenza della Royal Courts of Justice del 14 febbraio 2013, in Australia la sentenza Trkulja v. Google del 12 novembre 2012 ed infine in Francia la sentenza del Tribunal de Grand Istance de Paris che ha condannato Google per diffamazione con la sentenza dell’8 settembre 2010.
Queste decisioni impongono al giurista il dovere di interrogarsi sull’attualità del d.lgs. 70/2003 e sulle esigenze di riforma.
È il momento dunque di cominciare a porsi delle domande e di ripensare ad una norma nata nel 2000, ma pensata ancora prima, quando l’obiettivo principale era far crescere Internet.
Qual è la funzione della responsabilità civile e il suo obiettivo in questo nuovo contesto?
Per rispondere a questa domanda occorre rispondere ad altre due domande. E si tratta di domande di metodo, in un contesto in cui invece sempre più spesso si scrivono leggi senza avere un progetto, senza chiedersi perché, abbandonando quello che dovrebbe invece essere il vero ruolo del giurista che è quello di porre e porsi domande e solo dopo di scrivere le norme.
E le (almeno due) domande da porsi sono queste.
La prima: quali sono i valori che attraverso il diritto è chiamato a tutelare in questo caso?
La seconda: chi decide? Il giudice o il legislatore?
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