Il consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali deve essere sempre libero ed informato e non può essere reso “obbligatorio” per usufruire di un servizio veicolato attraverso un sito. Questa la motivazione dietro ad un recente provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali intervenuto a tutela di migliaia di utenti iscritti ad un portale di offerte di lavoro.
Il Garante privacy, con il provvedimento n. 547 del 5 dicembre 2013, ha disposto il divieto d’utilizzo dei dati personali di oltre 400 mila aspiranti lavoratori, raccolti e gestiti in modo illecito da una agenzia di servizi di intermediazione attraverso un sito web di offerte di impiego.
In seguito alle segnalazioni pervenute da candidati che lamentavano irregolarità, il Garante ha svolto un’indagine ispettiva che ha messo in luce numerosi illeciti. Gli utenti erano obbligati “ad acconsentire al trattamento dei propri dati personali per finalità (ulteriori e diverse) legate alla veicolazione di offerte commerciali da parte della società e di terzi”, senza che, peraltro, fossero rispettate le necessarie condizioni di correttezza e trasparenza in relazione all’obbligo di fornire agli interessati l’informativa prevista dall’art. 13 del Codice Privacy.
Il Garante, oltre ad inibire l’uso dei dati raccolti senza autorizzazione, ne ha dichiarato illecito il trattamento in quanto in violazione dell’art. 23, comma 3 del Codice, che garantisce a chiunque la possibilità di esprimere un consenso libero e informato per ogni tipo di trattamento dei dati chiaramente individuato.
Secondo il Garante, al di là dell’irregolarità dell’informativa resa che non permetteva agli interessati di individuare chiaramente tutti i trattamenti effettuati dalla società o da terzi, non si può ritenere libero il consenso al trattamento per attività promozionali se viene imposto obbligatoriamente per poter concludere il procedimento di registrazione necessario alla fruizione dei servizi del sito.
Riservandosi l’applicazione di una sanzione amministrativa, l’Autorità ha inviato provvedimento al Ministero del lavoro per le valutazioni di competenza.
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