Pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie Generale n.37 del 14 febbraio 2014, il decreto ministeriale n.37 del 23 dicembre 2013 che regola l’utilizzo di strumenti informatici nell’ambito del processo tributario.
Entrerà in vigore il prossimo 1° marzo il regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Il regolamento, emanato del Ministro dell’Economia e delle Finanze, disciplina la trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, e di quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione.
L’ambito di applicazione del regolamento, indicato dall’art. 2, prevede che i documenti relativi al processo possano essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, mentre per quanto concerne il sistema di trasmissione, atti e provvedimenti dovranno essere notificati tramite Posta Elettronica Certificata (artt. 7, 5 e 9).
La firma elettronica qualificata o la firma digitale sono richieste anche per la sottoscrizione, da parte di chi presiede l’udienza e del segretario, del processo verbale dell’udienza, redatto come documento informatico. Nei casi in cui è richiesto, le parti procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del processo verbale apponendo la propria firma elettronica qualificata o firma digitale (art.15).
Come specificato dall’art.2, la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore.
Il regolamento disciplina inoltre la procura alle liti e conferimento dell’incarico di assistenza e difesa, le elezione di domicilio digitale, la notificazione e il deposito degli atti, la modalità di costituzione in giudizio, il deposito degli atti successivi alla costituzione in giudizio e il deposito di atti e documenti non informatici.
Il testo completo è disponibile QUI.
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