L’Agenzia per l’Italia Digitale ha adottato la circolare n. 65 del 10 aprile 2014, “Modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici di cui all’art. 44 bis, comma 1° del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
La circolare, che sostituisce la precedente circolare DigitPA n. 59 del 2011, definisce le modalità per l’accreditamento presso l’Agenzia e per la vigilanza dei soggetti che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi (art. 44 bis, comma 1° del CAD).
Confrontiamo la nuova circolare con la precedente circolare DigitPA n. 59 del 2011.
Ad un primo confronto, la circolare n. 65 del 2014 non si discosta dalla precedente in relazione agli elemnti essenziali.
I requisiti generali per chiedere l’accreditamento sono rimasti identici ad eccezione dell’evidente riferimento alle regole tecniche in materia di conservazione di recente entrata in vigore (d.p.c.m. 3 dicembre 2013).
Anche i requisiti ulteriori, di natura organizzativa, richiesti nel caso in cui il conservatore sia un soggetto privato non hanno subito modifiche.
Una novità è costituita dalla possibilità attribuita al conservatore di affidare ad un altro conservatore accreditato le attività di supporto del processo di conservazione “limitatamente a quelle che riguardano le infrastrutture per la memorizzazione, trasmissione ed elaborazione dei dati”. In questo caso, il manuale della conservazione dovrà descrivere le modalità con cui avviene detto affidamento e il conservatore deve fornire (si ritiene all’AGID) copia del relativo contratto.
Identiche, rispetto alla precedente circolare, sono le modalità di presentazione della domanda e identici gli elementi che dalla domanda devono risultare.
Anche l’iter istruttorio della domanda è rimasto identico al passato ad eccezione di un elemento di dettaglio relativo al termine di sospensione di novanta giorni per il silenzio assenso da parte dell’Agenzia. Se in precedenza, in caso di sospensione, la documentazione doveva essere integrata entro sessanta giorni dalla data di sospensione, attualmente il termine è stato esteso a centottanta.
È stato specificato, inoltre, che l’Agenzia svolge la sua attività istruttoria sulla base di un documento pubblicato sul sito istituzionale della Agenzia e denominato “Requisiti di qualità e sicurezza per l’accreditamento”. Ciò, evidentemente, attesta la volontà di assicurare una maggiore trasparenza nella procedura.
La nuova circolare specifica le informazioni che sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia rispetto ai conservatori accreditati.
Maggiormente dettagliata, inoltre, rispetto alla precedente circolare risulta l’attività di vigilanza condotta dall’Agenzia e gli obblighi in capo ai conservatori accreditati di costante comunicazione di eventi idonei a modificare l’impianto e di certificazioni idonei ad attestare il rispetto della normativa.
Di immediato rilievo, infine, appare la disposizione che impone ai conservatori che avevano presentato la domanda di accreditamento, ai sensi della precedente circolare, di integrare la precedente comunicazione entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di cui ad oggi si è in attesa.
[…] Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2014, della circolare AGID n. 65 del 2014, entrano in vigore le nuove regole per l’accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici. La circolare è stata illustrata nel post che trovate QUI. […]
Tra i requisiti per poter entrare a far parte dell’elenco dei conservatori accreditati AgID ricordiamo la tracciabilità del dato, la sicurezza dei dati stessi, il rispetto degli standard normativi e giuridici.