1. Che cos’è il diritto all’oblio?
Esistono tante definizioni. Il diritto all’oblio è, come delineato nella decisione della Corte di Giustizia del 13 maggio scorso, “il diritto [della persona] a opporsi all’indicizzazione dei propri dati personali ad opera del motore di ricerca, qualora la diffusione di tali dati tramite quest’ultimo le arrechi pregiudizio”, in particolare, “qualora i dati risultino inadeguati, non siano o non siano più pertinenti”.
2. Cosa non è il diritto all’oblio?
a) Non è la revoca del consenso al trattamento dei dati personali (consenso comunemente detto “consenso privacy” o “liberatoria”). Il consenso è sempre revocabile ma la revoca non ha effetto retroattivo. In altri termini, se ieri ho dato un consenso e oggi lo revoco, non dovranno essere cancellati i dati già trattati.
b) Non è il diritto a fare cancellare i dati che ci riguardano tout court. Il diritto alla cancellazione dei dati esiste nei limiti previsti dalla legge.
3. Esiste in tutto il mondo?
No. È un diritto tutto europeo (originariamente, francese e italiano) che non esiste negli Stati Uniti e in altri Paesi. Viene tradotto “right to be forgotten” ma fuori dall’Europa risulta anche difficile da capire.
4. Contro chi può essere fatto valere? In altri termini, a chi ci si deve rivolgere?
O al motore di ricerca, ad esempio a Google, e questa è la novità della sentenza. Oppure a chi ha pubblicato l’informazione, ad esempio, al sito, al blog, al giornale on line che ha pubblicato l’informazione.
5. Occorre che l’informazione sia falsa o illecita per fare rimuovere il link?
No. Se è falsa o illecita può configurarsi anche il reato di diffamazione. Ma se l’informazione è stata pubblicata lecitamente e non è più, come dice la Corte, “adeguata o pertinente”, può essere ugualmente fatto valere il diritto all’oblio.
6. Cosa si deve dimostrare?
Che “i dati risultano inadeguati, non sono o non sono più pertinenti” o che sono pubblicati in violazione di legge.
7. Posso fare cancellare tutto quello che non mi piace?
No. Vedi punto 6.
8. Chi decide sulla rimozione dei dati?
Il soggetto cui è rivolta, cioè per esempio Google. Poi, se questi respinge la richiesta, il Garante per la protezione dei dati personali o il giudice.
9. Si può richiedere anche il risarcimento dei danni?
Sì, ma occorre fornire la prova del danno subito.
10. Esisteva questo diritto in Italia o è stato creato dalla sentenza del 13 maggio?
Esisteva già, e anzi era meglio formulato. Vedere ad esempio la decisione della Corte di cassazione del 5 aprile 2012.
La novità della decisione della Corte di Giustizia è che lo estende anche a Google.
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