Una recente sentenza del Tribunale di Torino ha stabilito che il provider di servizi di deve provvedere alla rimozione dei contenuti ritenuti illeciti solo dietro segnalazione dell’URL corrispondente da parte del detentore dei diritti.
Il Tribunale, con ordinanza del 5 maggio 2014, ha rigettato le richieste avanzate dalla società Delta TV S.r.l., detentore dei diritti di sfruttamento economico per l’Italia di una ventina di telenovele sudamericane di grande successo, che aveva avviato una causa contro Google Inc e YouTube LLC per la mancata rimozione di alcuni episodi pubblicati dagli utenti senza autorizzazione sulla piattaforma di video.
La società aveva richiesto a YouTube di provvedere alla cancellazione di tutte URL riconducibili alle varie soap opera e che mettesse in atto un sistema di prevenzione dagli eventuali futuri upload illeciti.
La richiesta di risarcimento avanzata da Delta TV ammontava a 13.097.000 euro, considerati dalla società sufficienti a compensare la procurata svalutazione del prodotto destinato al mercato italiano, da sommare al non ancora stimato “mancato compenso per copia privata” derivante dal mercato Home Video.
Il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso escludendo qualsiasi obbligo di vaglio preventivo dell’effettiva titolarità dei diritti di autore in capo agli utenti che caricano i video sulla piattaforma, sottolineando che la piattaforma mette già a disposizione dei detentori di copyright strumenti di tutela come il Content ID, un sistema idoneo “ad intercettare preventivamente il caricamento di file violativi del diritto d’autore”.
L’obbligo di rimozione in capo a YouTube, mero “hosting passivo” ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 17/2003, sorge perciò per effetto di un’esatta indicazione dell’URL relativo al contenuto ritenuto illecito, e non sulla base di sospetti o di “una diffida generica contenente il solo titolo del prodotto audiovisivo”.
Da quanto si apprende da fonti di stampa la sentenza precisa che “è certamente vero che detta modalità di tutela implica un peculiare obbligo di facere (l’obbligo di sorveglianza e vigilanza in proprio) da parte del titolare del diritto d’autore violato, ma è anche vero che detta modalità è l’unica che consente di mantenere e attuare il favor alla diffusione dei servizi della società dell’informazione che il legislatore europeo e nazionale intende attuare e concretare”.
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