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Privacy, il danno non patrimoniale deve essere valutato dal giudice

Con una sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di violazione della privacy, ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario valutare la gravità della lesione e la serietà del danno.

Il ricorso alla Cassazione è stato presentato dall’Università degli Studi di Roma Tre, dopo la condanna del Tribunale di Roma arisarcire il danno non patrimoniale di tre specializzandi i cui dati personali erano stati pubblicati su Internet dall’Ateneo romano, in un database liberamente consultabile dal pubblico. Il database conteneva informazioni varie su 3.724 specializzandi: dai dati anagrafici alle informazioni sull’attuale attività professionale e sui redditi di lavoro.

Gli specializzandi si erano rivolti alla Corte romana chiedendo un risarcimento per un “patema d’animo” dovuto a un possibile furto d’identità e “un disagio conseguente alla propria indiscriminata esposizione personale anche di carattere economico”.

Secondo la Cassazione, il Tribunale di Roma avrebbe errato nel ritenere che il “patema d’animo” sofferto dagli studenti fosse valutabile come un danno non patrimoniale risarcibile, ai sensi dell’art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati personali, dal momento che si trattava di un danno soggettivo non accertato dal giudice relativamente alla gravità della lesione e alla serietà del danno. Gravità della lesione e serietà del danno indicano due diversi aspetti dell’effetto della violazione: il primo si riferisce al momento in cui si verifica la lesione; il secondo si riferisce alle conseguenze dell’evento dannoso e quindi è maggiormente attinente “all’area dell’obbligazione risarcitoria”.

Rigettando l’ipotesi di un automatismo fra lesione della privacy e risarcimento, la Corte Suprema ha stabilito che è compito dei giudici valutare caso per caso se il danno non patrimoniale supera la “soglia minima di tollerabilità”, da definirsi sulla base della “coscienza sociale del determinato momento storico”. In altre parole, il risarcimento dovrebbe essere determinato bilanciando la solidarietà verso la vittima e il grado di tolleranza che la convivenza sociale richiede ai cittadini.

La causa è stata pertanto rinviata al Tribunale di Roma che dovrà compiere un accertamento sul danno non patrimoniale sulla base delle linee individuate dalla decisione della Cassazione.

Il testo della sentenza (n.16133 del 2014) è disponibile QUI.

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