In una recente sentenza, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa in merito ai contributi sull’equo compenso per copia privata.
La vendita di dispositivi di memorizzazione a soggetti diversi dalle persone fisiche per fini diversi alla riproduzione per uso privato dovrebbe essere esentata dall’obbligo di compenso per copia privata.
Così si è pronunciata la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata dall’Alta Corte danese a intervenire con una pronuncia pregiudiziale su alcune questioni riguardanti l’applicazione della normativa nazionale sull’equo compenso, la “tassa” sui supporti digitali atti a duplicare opere coperte da diritto d’autore.
In particolare, la richiesta riguarda l’interpretazione degli articoli 5, paragrafo 2, lettera b), e 6 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.
La domanda di pronuncia pregiudiziale dei giudici danesi nasce da una controversia che ha visto la Nokia contestare l’obbligo di pagamento dei contributi alla Copydan, la società di gestione che rappresenta i titolari dei diritti di autore danesi su opere sonore e audiovisive, equivalente alla nostra SIAE. Oggetto della contesa, le memory card incluse nell’acquisto dei dispositivi mobili Nokia venduti in Danimarca ad aziende e privati.
Il colosso finlandese si era appellato ai giudici in base al principio che la polivalenza delle memorie degli smartphone, che non hanno come principale utilizzo quello di conservare copie di opere audiovisive o sonore, non possa di per sè implicare un utilizzo in violazione dei diritti di proprietà intellettuale. A maggior ragione, secondo la Nokia, non dovrebbe esser dovuto l’equo compenso là dove tali supporti vengano venduti a professionisti ed aziende per evidenti fini professionali, che escludono lo sfruttamento di contenuti tipicamente destinati all’intrattenimento.
La Corte di Giustizia, pur ritenendo l’eventualità che un supporto di memoria venga utilizzato per creare delle copie private come sufficiente ad ammettere l’obbligo di riscossione anche per supporti in cui questa funzionalità è secondaria, ha stabilito che il carattere principale o secondario di questa funzione e l’importanza relativa della capacità del supporto di realizzare copie possono incidere sull’entità dell’equo compenso dovuto. Inoltre, laddove il danno causato ai titolari dei diritti fosse da ritenersi minimo, la messa a disposizione di tale funzione potrebbe non far sorgere alcun obbligo di versamento del compenso.
La Corte ha inoltre stabilito che qualora dimostrino di aver fornito le schede di memoria per telefoni cellulari a soggetti diversi da persone fisiche a fini manifestamente estranei a quelli della riproduzione per uso privato; i debitori possono essere esonerati dal prelievo.
La sentenza della Corte di Giustizia Europea è disponibile QUI.
Aggiungi commento