In relazione ai fatti della vicenda Hacking team, azienda milanese leader globale nello spionaggio digitale al servizio di polizia ed enti governativi, il Garante ha ribadito la propria preoccupazione sul tema dell’illegittimità degli elementi di prova ottenuti con tecniche invasive atipiche, come le sofisticate intercettazioni informatiche.
A riguardo, vengono portate all’attenzione recenti pronunce della Cassazione italiana e del Tribunale costituzionale del Portogallo che hanno ridefinito l’equilibrio tra libertà e sicurezza, confermando in due diverse sentenze l’importanza delle garanzie alla protezione dei dati personali nella società digitale
Il Garante ha citato il Tribunale Costituzionale portoghese che il 27 agosto ha dichiarato incostituzionale la parte della legge anti-terrorismo che consentiva che gli organi di intelligence acquisissero tabulati telefonici e telematici in base a una mera autorizzazione giudiziale. È stata così ribadita la necessità di garanzie maggiori per la tutela dei cittadini. Il diritto all’intangibilità della sfera privata può essere limitato, ma solo quando strettamente necessario, per esigenze investigative effettivamente accertate da parte di un organo terzo e con idonee garanzie
La Cassazione italiana il 26 giugno scorso ha invece dichiarato illegittime le intercettazioni ambientali realizzate mediante immissione di virus informatici in uno smartphone, capaci di controllare la videocamera del telefono. Si tratta di intercettazioni estremamente pervasive, in violazione di costituzione e codice, perché prive di un limite e di un riscontro effettivo. La vicenda HT, osserva il Garante, ha dimostrato come l’attività di questi vari strumenti investigativi possa inoltre svolgersi senza che ne rimanga traccia e permetta talvolta anche l’alterazione dei dati acquisiti. In tali condizioni salterebbero tutte le garanzie stabilite del codice di rito, oltre che la possibilità per l’indagato di contestare la veridicità degli elementi di prova raccolti.
In proposito, il Garante ha infine sottolineato l’atto di saggezza che ha condotto allo stralcio della norma del decreto-legge anti-terrorismo del febbraio scorso, che avrebbe legittimato le intercettazioni da remoto, in assenza di garanzie adeguate, alterando in modo significativo e ingiustificato il rapporto tra libertà e sicurezza.
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