Essendo finalizzata alla tutela dei risparmiatori e a informare il mercato, la pubblicazione integrale delle delibere di radiazione di promotori finanziari sul sito della Consob non può essere ritenuta in violazione della privacy.
Il Garante per la privacy ha respinto il ricorso di un ex promotore finanziario che aveva chiesto alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa un intervento in merito alla pubblicazione online del provvedimento sulla sua radiazione. Secondo l’ex promotore, nella delibera erano stati riportati particolari “eccedenti” le finalità di pubblicazione, causando un grave danno della reputazione, oltre che una violazione della riservatezza. Il contenuto dannoso riguardava le motivazioni e la descrizione dettagliata dei comportamenti illeciti a lui contestati.
Il Garante per la privacy ha ritenuto la pubblicazione integrale della delibera necessaria non solo per la comunicazione del provvedimento, ma anche per una corretta informazione degli illeciti commessi. I dati diffusi non sono classificabili come giudiziari, ma riferibili al procedimento amministrativo di radiazione. Il diritto alla riservatezza dell’interessato deve essere bilanciato con quello di tutela e di informazione del mercato riconosciuto dalla normativa di riferimento: per questo motivo il Garante ha disposto che tali informazioni, secondo regolamento Consob, rimangano reperibili dai motori di ricerca per tre anni.
Aggiungi commento