I cittadini che denunceranno illeciti compiuti da colleghi di lavoro saranno tutelati da eventuali misure di discriminazione riconducibili alla propria segnalazione.
Il testo approvato alla camera mira a permettere una segnalazione tempestiva degli illeciti, prevedendo un rapido riscontro delle autorità e impedendo al contempo eventuali ritorsioni per la figura del whistleblower, giuridicamente protetta e ritenuta di utilità pubblica. Il termine whistleblower (soffiatore nel fischietto) si riferisce al lavoratore che si trovi a segnalare possibili frodi, pericoli o rischi di danneggiamento di persone e attività, rilevati all’interno dell’ambiente di lavoro.
Il testo prevede che la denuncia dell’illecito sia rivolta all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) o alla magistratura ordinaria e contabile. La segnalazione dell’illecito sarà ritenuta valida se fatta in “buona fede” e senza dolo o colpa grave, cioé motivata dalla “ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita segnalata si sia verificata”. L’identità del whistleblower non potrà essere rivelata, e non saranno ammesse segnalazioni anonime.
Nel provvedimento è prevista una “Clausola anti-calunnie”: nel caso si accerti la mancanza di buona fede o l’infondatezza della segnalazione sarà avviato un procedimento disciplinare e l’eventuale licenziamento in tronco. Le misure di discriminazione verificate nei confronti del whistleblower saranno sanzionate dall’Anac con multe da 5 a 30mila euro. Per l’autore della segnalazione non è invece previsto alcun genere di premio.
La proposta di legge approvata alla Camera comprenderà gli uffici pubblici, enti pubblici economici, gli enti di diritto privato sotto controllo pubblico e il settore privato.
Aggiungi commento