Con provvedimento n. 523 del giorno 8 ottobre 2015 (GU Serie Generale n. 257 del 4 novembre 2015), il Garante per la protezione dei dati personali ha autorizzato l’istituzione di una banca dati con il fine di permettere agli operatori telefonici di condividere tra loro informazioni sulle insolvenze dei propri utenti.
Negli ultimi anni, il settore delle telecomunicazioni ha riscontrato un incremento del numero degli utenti morosi. Sempre più di frequente si assiste al fenomeno denominato “turismo telefonico”, consistente nell’indiscriminato cambio di operatore telefonico senza aver interamente adempiuto al contratto con il precedente operatore. Nel tentativo di arginare tale fenomeno ASSTEL, quale associazione rappresentativa delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione, ha proposto al Garante la costituzione di una banca dati che permetta agli operatori telefonici di verificare, al momento della stipula del contratto di utenza, se il nuovo cliente si trovi in una condizione di insolvenza con un precedente operatore.
I soggetti coinvolti dalla banca dati, denominata “Sistema informativo sulle morosità intenzionali nel settore telefonia” (S.I.Mo.I.Tel.), sono sia gli operatori di telefonia fissa o mobile titolari del trattamento dei dati degli utenti interessati raccolti attraverso i contratti di telefonia, sia il “gestore” del sistema, scelto dagli operatori quale autonomo titolare del trattamento dei dati inseriti nella banca dati.
I dati raccolti e trattati dal S.I.Mo.I.Tel. sono le sole informazioni di carattere negativo connesse all’inadempimento intenzionale dell’utente, persona fisica o giuridica, nei confronti dell’operatore telefonico. Con inadempimento intenzionale si intendono i mancati pagamenti non dovuti a circostanze impreviste e contingenti, ma ad una precisa volontà del soggetto. Non ogni inadempimento intenzionale comporta tuttavia l’iscrizione dell’utente alla banca dati, ma solo quelli che soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti:
1) recesso dal contratto da non meno di tre mesi;
2) importo insoluto per non meno di 150 euro;
3) presenza di fatture non pagate nei primi sei mesi successivi alla stipula del contratto;
4) assenza di altri rapporti contrattuali attivi e regolari nei pagamenti con lo stesso operatore.
I dati sono conservati per un periodo di 36 mesi dalla data di recesso del contratto in caso di inadempimenti non regolarizzati. Tuttavia, nel caso in cui il debito venga regolarizzato o le parti stipulino un accordo per il rientro rateizzato, la cancellazione dei dati dell’interessato avverrà entro 7 giorni.
In ottemperanza dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, in ogni caso gli utenti saranno informati dagli operatori, al momento della stipula del contratto, della possibilità di trattamento dei loro dati nell’ambito S.I.Mo.I.Tel., nel caso si realizzino i presupposti sopra individuati. Ai fini del trattamento delle informazioni relative a morosità intenzionali, tuttavia non sarà necessario raccogliere il relativo consenso. In virtù del principio di bilanciamento dei diritti, all’interesse dell’utente di prestare il proprio espresso consenso al trattamento, si ritiene prevalente l’interesse degli operatori, ma anche degli altri utenti regolarmente adempienti, al corretto funzionamento di un sistema volto a favorire l’esatta gestione dei rapporti contrattuali alle migliori condizioni praticabili sul mercato. Gli interessati potranno comunque esercitare i loro diritti secondo le modalità stabilite dagli artt. 7 e ss. del Codice.
Avv. Alessandro Candini
Dott.ssa Maria Chiara Meneghetti
Sarebbe interessante sapere come contattare e accedere al Si.Mo.Tel, visto che alcuni operatori lo citano nelle richieste di sollecito di pagamento, ma non esiste in rete nessun riferimento. Come dicevo, alcuni operatori minacciano l’iscrizione nel fantomatico registro, ma al telefono poi non sanno dare riferimenti per chi dovrebbe gestire il Si.Mo.Tel. Qualcunomi sa dare indicazioni ?