Continua la nostra analisi del testo dell’emanando Regolamento europeo “concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati”. Esaminiamo qui il tema dei diritti degli interessati dal trattamento dei dati personali.
Preminente (anche a livello strutturale) è la sezione dedicata al riconoscimento di una vasta gamma di diritti (artt. 12-20) in capo agli interessati, ossia alle persone fisiche i cui dati sono oggetto di trattamento. La direzione, da accogliere favorevolmente, è quella di rafforzare i diritti sinora riconosciuti adeguandoli all’ambiente virtuale, e di conferire agli interessati un maggiore potere di controllo sui propri dati personali: in questa ottica, sono da segnalare il diritto di rettifica dei dati (art. 16), il diritto all’oblio (art. 17), il diritto a restringere il campo del trattamento al ricorrere di determinate evenienze (art. 17a), il diritto alla portabilità dei dati (art. 18) e il diritto ad opporsi ai trattamenti effettuati sulla base di un pubblico interesse o di un legittimo interesse del titolare del trattamento (art. 19).
Si è tentato di calare tali diritti, validi per il trattamento effettuato con mezzi tradizionali, nel contesto digitale: un esempio è offerto dalle disposizioni inerenti alle modalità di esercizio del diritto all’oblio, il quale, se fatto legittimamente valere, onera il titolare del trattamento ad assicurare la cancellazione non solo del dato, bensì anche di ogni riferimento (“any links”), copia o duplicazione dello stesso da parte di qualsiasi altro titolare che abbia trattato o tratti quel determinato dato. Analogamente, il diritto alla portabilità dei dati evidenzia la necessità di modernizzare e di approntare soluzioni adeguate alle problematiche emergenti dall’ambiente virtuale: attraverso il riconoscimento di tale diritto in capo all’interessato si mira ad evitare che questi possa essere soggetto a lock-in tecnologici, tutelando la sua libertà di movimento anche nel cyberspazio.
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