Diritto & Internet

Spid: il Consiglio di Stato elimina il tetto minimo del capitale sociale per gestire l’identità digitale

La quarta sezione del Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar Lazio che nel luglio 2015 aveva annullato il criterio del capitale sociale minimo di 5 milioni per diventare identity provider.

Con la sentenza n. 1214 del 24 marzo 2016 il Consiglio di Stato ha bocciato la norma sul capitale sociale del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24.10.2014, attuativo del sistema SPID, il sistema pubblico di identità digitale che dà la possibilità a cittadini e imprese di richiedere le credenziali con le quali connettersi ai servizi online della PA.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva fatto ricorso al Consiglio di Stato dopo la bocciatura del Tar del Lazio, sul tema dell’elevato capitale sociale necessario per poter diventare “Identity Provider Spid”.

Il Consiglio di Stato ha invece confermato la decisione del Tar del Lazio che aveva accolto i ricorsi delle Associazioni Assintel e Assoprovider, secondo cui l’applicazione del Decreto avrebbe impedito a molte imprese del settore ICT di concorrere per diventare fornitore del sistema di identificazione. Secondo i ricorrenti, il limite sarebbe stato in contrasto con la normativa antitrust e con il Regolamento Europeo in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

L’imposizione del requisito di un capitale sociale così alto, contrapposto all’assenza di tale obbligo per gli operatori pubblici, era stata ritenuta dai giudici del Tar una indebita discriminazione in favore della Pubblica Amministrazione, distorsiva del mercato e in aperto contrasto con la normativa antitrust e con il Regolamento Europeo.

L’attuale sentenza chiarisce che Spid è un sistema essenzialmente basato su password e non può dunque essere equiparato alle modalità di identificazione forte quali la carta nazionale dei servizi e la firma digitale. La norma sarebbe illegittima anche «per irragionevolezza dell’impedimento all’accesso al mercato di riferimento,dovuto all’elevato importo del capitale sociale minimo richiesto con l’atto impugnato, trattandosi di scelta rivolta a privilegiare una finalità di incerta efficacia, a fronte della sicura conseguenza negativa di vedere escluse dal mercato stesso tutte le imprese del settore di piccole e medie dimensioni, quali appunto quelle rappresentate dalle associazioni ricorrenti».

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Direttore Scientifico
Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale
Dott. Giulia Giapponesi

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