L’Autorità Garante ha autorizzato presso gli stabilimenti di un’azienda di Avezzano operante nel settore dei semiconduttori, l’utilizzo di un nuovo impianto di videosorveglianza dotato di software “intelligent video” e la conservazione delle relative immagini per un periodo di 45 giorni, “al fine di conformarsi agli elevati standard di qualità e sicurezza richiesti dal proprio mercato di riferimento”.
La Lfoundry S.r.l., società che aveva presentato domanda di verifica preliminare per il potenziamento del sistema antintrusione, aveva motivato la richiesta anche in funzione del servizio di sorveglianza svolto per due aziende fornitrici collocate all’interno dello stesso perimetro, in ragione degli elevati standard di sicurezza richiesti nel comparto “secure” in cui opera.
L’integrazione dell’impianto di videosorveglianza prevede un sistema di controllo accessi per l’ingresso alle aree riservate in grado di rilevare condizioni anomale, di discriminare “tra accessi leciti e illeciti” e munito di telecamere termiche.
Secondo il Garante il sistema in questione, da considerarsi eccedente rispetto alla normale attività di videosorveglianza, può fungere da importante strumento di tutela date le particolari condizioni prese in esame: lo stabilimento è classificato a rischio incidente rilevante, al suo interno vengono prodotti delicati componenti elettronici per la realizzazione di dispositivi destinati a sistemi di identificazione sicura sia in ambito pubblico che privato, e la sua ubicazione è adiacente a vie di fuga facilmente raggiungibili.
Il Garante ha inoltre autorizzato la conservazione delle immagini rilevate per un periodo di 45 giorni, allo scopo di permettere l’individuazione dei responsabili di eventuali illeciti anche a seguito di intrusioni e furti già denunciati.
“Resta inteso che” conclude il Garante “ad eccezione della visione da parte dell’Autorità giudiziaria, l’accesso alle immagini in questione potrà avvenire solo nel rispetto di quanto stabilito dagli accordi sindacali aziendali, con conseguente divieto di loro comunicazione a terzi (fatte salve le esigenze dell’Autorità giudiziaria) o di diffusione”.
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