Il Garante privacy respinge il ricorso di un ex terrorista che chiedeva la deindicizzazione di pagine web in cui erano riportati gravi reati di cui si era macchiato tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80.
Dopo aver finito di scontare la sua pena nel 2009, l’uomo si era rivolto a Google chiedendo la rimozione di alcuni url e dei suggerimenti di ricerca che vengono visualizzati dalla funzione di “completamento automatico”, grazie alla quale inserendo nome e cognome dell’interessato compariva la parola “terrorista”.
Non avendo Google dato corso alla richiesta, l’ex terrorista si è rivolto al Garante per la Protezione dei Dati Personali lamentando che la permanenza in rete di contenuti risalenti così indietro nel tempo e fuorvianti rispetto all’attuale percorso di vita, era causa di gravi danni dal punto di vista personale e professionale. Il ricorrente, sostenendo di non essere un personaggio pubblico ma un libero cittadino, reclamava quindi il diritto all’oblio.
L’Autorità ha respinto il ricorso sulla base del fatto che le informazioni di cui si chiede la deindicizzazione fanno riferimento a reati particolarmente gravi, che rientrano tra quelli indicati nelle Linee guida sull’esercizio del diritto all’oblio adottate dal Gruppo di lavoro dei Garanti privacy europei nel 2014, reati per i quali le richieste di rimozione devono essere valutate più severamente.
Il Garante ha inoltre sottolineato come nella fattispecie le informazioni abbiano assunto una valenza storica e segnato la memoria collettiva. Si tratta di una delle pagine più buie della storia italiana, della quale il ricorrente non è stato un comprimario, ma un vero e proprio protagonista. Inoltre, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dagli eventi l’attenzione del pubblico è tuttora molto alta su quel periodo e sui fatti trascorsi, come dimostra l’attualità dei riferimenti raggiungibili mediante gli stessi url.
Il Garante ritenendo quindi prevalente l’interesse del pubblico ad accedere alle notizie in questione, ha dichiarato infondata la richiesta di rimozione degli url indicati dal ricorrente ed indicizzati da Google.
Il provvedimento è pubblicato QUI.
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